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Gli agenti provenienti da altre Amministrazioni dello Stato in servizio al giorno della pubblicazione della presente legge, i quali hanno conservato il diritto di liquidare la pensione in base alle disposizioni del testo unico di legge per le pensioni civili e militari, hanno facolta' di optare, con le norme dell'art. 294 aggiunto al regolamento del personale delle ferrovie dello Stato con il decreto-legge Luogoteneniale 9 febbraio 1919, n. 206, per il trattamento previsto dalle disposizioni per le pensioni del personale di dette ferrovie, purche' ne facciano domanda entro sei mesi dal giorno suddetto.
Testo in vigore dal 13 aprile 1921 al 22 dicembre 2008
