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[1]Il R. decreto 27 novembre 1919, n. 2373, e' convertito in legge, con le seguenti aggiunte e modificazioni:

[2]Art. 1. - e' soppresso il n. 5.

[3]Art. 3. - Al comma 2 sono sostituiti i seguenti due comma:

[4]«Quando le competenze accessorie sottoposte alla ritenuta di cui all'art. 1, lettera a), non siano state corrisposte per la intera durata del servizio utile, esse saranno computate per la pensione, anche agli effetti degli articoli 5 e 6, in base alla media dell'ultimo triennio del periodo di servizio nel quale furono corrisposte, limitatamente pero' ad una quota proporzionale al periodo stesso rispetto alla durata dell'intero servizio utile per la pensione o rispetto agli anni di servizio di cui al penultimo comma del presente articolo se il servizio utile risulti superiore.

[5]«Per gli agenti in servizio al 1° luglio 1919 sara' computato con le stesse norme, agli effetti della pensione, l'ammontare del compenso mensile per alloggio loro corrisposto prima della data suddetta in base alle disposizioni regolamentari; non si fa pero' luogo al detto computo quando l'agente per almeno tre anni, e posteriormente al 1° giugno 1917, abbia rivestita una delle qualifiche indicate nella tabella annessa all'art. 280 del regolamento del personale, approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, numero 1393».

[6]Dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente:

[7]«Per l'applicazione della disposizione del precedente comma nel caso in cui l'agente sia stato addetto a due o piu' servizi diversi, il limite di servizio sara' determinato con le stesse norme contenute nell'ultimo comma dell'art. 2».

[8]Art. 4. - All'ultimo comma e' sostituito il seguente:

[9]«Al personale destinato stabilmente in Tripolitania ed in Cirenaica e' estesa la disposizione dell'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 565».

[10]Art. 5. - Al terzo comma e' sostituito il seguente:

[11]«Quando si tratti di infermita' o lesioni che abbiano cagionato cecita' o perdita assoluta dell'uso di due arti, la pensione non sara' inferiore ai nove decimi della media degli stipendi e competenze accessorie degli ultimi dodici mesi di servizio».

[12]Art. 6. - E' aggiunto il seguente comma:

[13]«Nel computo della pensione le frazioni di lira ai trascurano».

[14]Art. 8. - Al punto 4° del primo comma e' sostituito il seguente:

[15]4° «vedova con o senza figli da lei avuti dal matrimonio con l'agente e con figli di precedente matrimonio dell'agente: 50 percento alla vedova e figli propri e 25 per cento ai figli di precedente matrimonio qualunque sia il loro numero».

[16]Al primo comma dopo le parole: «a norma dell'art. 15 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229», aggiungere, le parole: «modificato con l'art. 3 della legge 23 luglio 1914, n. 742».

[17]Art. 10. - All'ultimo comma e' sostituito il seguente:

[18]«Le disposizioni dei precedenti comma sono estese al servizio in qualita' di impiegato di ruolo presso altre Amministrazioni dello Stato; pero' dalle somme dovute per il riconoscimento ai sensi del presente articolo sara' dedotto l'ammontare delle ritenute versate al tesoro, in base all'art. 3 della legge 7 luglio 1876, num. 3212 (serie II)».

[19]Art. 11. - Ai comma 1° e 4° sono rispettivamente sostituiti i seguenti:

[20]«Gli agenti forniti di laurea o di diploma di studi superiori, quando questo titolo di studio sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo, potranno domandare, entro il termine di cui al 1° comma dell'articolo precedente, che siano loro riconosciuti utili, agli effetti della liquidazione dell'assegno, tanti anni quanti corrispondono alla durata legale dei rispettivi corsi superiori. Potranno parimenti chiedere il riconoscimento, agli effetti della pensione, con un massimo di due anni, del periodo di esercizio professionale che fosse richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo.

[21]«La presente disposizione si applica nei riguardi degli agenti i quali durante il servizio di ruolo o durante il servizio di cui alla prima parte dell'art. 10 abbiano fatto passaggio ad una categoria per la quale era richiesto il detto titolo di studio, sempre quando abbiano conseguito il titolo medesimo prima del servizio di ruolo o di quello previsto e riscattato a norma del detto art. 10. In questo caso il termine di un anno per la presentazione della relativa domanda da parte degli agenti assunti in servizio, a parta e dal 1° luglio 1919, decorre dalla data d: nomina nella categoria superiore».

[22]Art. 14. - Al terzo comma e' sostituito il seguente:

[23]«E' ammesso pero' il cumulo integrale delle due pensioni fino all'importo di lire 5000».

[24]Art. 16 - All'ultimo comma e' sostituito il seguente:

[25]«Agli agenti delle ferrovie della Stato, esonerati dal servizio con decorrenza anteriore al 1° luglio 1919 in base all'articolo 59 della legge 7 luglio 1907, n. 429 ed all'art. 292 aggiunto al regolamento del personale col decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919 n. 206, la pensione puo' liquidarsi su domanda degli interessati, con le norme vigenti secondo le rispettive provenienze alla data del collocamento a riposo giusta il successivo articolo 60 della legge stessa».

[26]Sono aggiunti i seguenti articoli:

[27]Art. 26. - A coloro che liquideranno la pensione in base alla presente legge, non e' dovuto l'assegno mensile stabilito col Regio decreto 31 luglio 1919, n. 1304. Nel caso he la maggior pensione percepita rispetto a quella che sarebbe spettata in dipendenza delle disposizioni precedentemente in vigore risultasse inferiore al detto assegno, verra' corrisposta soltanto la differenza.

[28]Per le pensioni che saranno liquidate in applicazione della presente legge con decorrenza anteriore al giorno della sua pubblicazione, qualora il relativo ammontare risulti inferiore a quello della pensione che sarebbe spettata in applicazione delle cessate disposizioni, verra' corrisposta anche la differenza fra le due pensioni.

[29]Art. 27. - E' lasciata facolta' agli agenti che antecedentemente al 1° giugno 1917 rivestivano la qualifica di capo deposito di chiedere che per il periodo in cui furono sottoposti alla ritenuta stabilita dall'articolo 5, lettera c) del testo unico 22 aprile 1909, numero 239, la ritenuta per quanto riguarda le competenze accessorie, sia invece effettuata nella misura di cui alla lettera b) di detto articolo per gli appartenenti al ruolo del personale dei treni, versando al fondo pensioni la differenza di ritenuta con gl'interessi composti allo stesso saggio stabilito per la determinazione delle tabelle previste all'art. 7.

[30]Art. 28. - Gli agenti delle ferrovie Roma-Ronciglione-Viterbo, Roma Albano-Nettuno e Varese-Porto Ceresio, passati allo Stato in base all'art. 8 della convenzione 1° settembre 1917 con la Societa' delle strade ferrate del Mediterraneo approvata col decreto-legge Luogotenenziale 13 settembre 1917, n. 1591, i quali al 1° gennaio 1918, data del passaggio, non avevano superata l'eta' di 35 anni hanno facolta' di optare, entro il termine di 3 mesi dalla pubblicazione della presente legge, per la inscrizione al fondo pensioni per il personale della ferrovie dello Stato.

[31]Per coloro che abbiano come sopra optato, il periodo dalla data del passaggio alle ferrovie dello Stato alla data della domanda di opzione sara', qualora ne facciano richiesta entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, riconosciuto utile per la pensione con le norme dell'art. 10. In questo caso l'ammontare dell'assegno loro spettante sul fondo pensioni, sara' ridotto della quota dell'assegno che verra' liquidato dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali alla quale erano inscritti durante il suddetto periodo, corrispondente all'ammontare dei contributi a carico dell'Amministrazione ferroviaria, da questa versati alla Cassa medesima per conto degli agenti.

[32]Gli agenti che siansi valsi della facolta' di opzione, possono riscattare a termini dell'art. 37 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, modificato dall'art. 21 della presente legge, il tempo passato presso l'Amministrazione da cui provengono.

[33]Art. 29. - Gli agenti delle ferrovie Sarde, passati allo Stato in base all'art. 5 del R. decreto 21 dicembre 1919, n. 2550, i quali al 1° gennaio 1920, data del passaggio, non avevano superata l'eta' di 35 anni, hanno facolta' di optare entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente legge per la iscrizione, a decorrere dalla data stessa, al fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato.

[34]Nel caso di opzione le somme che per il periodo successivo al 31 dicembre 1919 furono versate a titolo di ritenute e di contributi alla Cassa mutua di previdenza fra gli impiegati a stipendio ed alla Cassa di mutuo soccorso fra gli impiegati a paga giornaliera, gia' esistenti presso la Compagnia, saranno dalle Casse medesime restituite rispettivamente all'agente ed all'Amministrazione delle ferrovie stesse.

[35]Per coloro che abbiano come sopra optato, e' ammessa la facolta' di riscattare, a termini dell'art. 37 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, modificato dall'art. 21 della presente legge, il tempo passato al servizio della Compagnia.

[36]In questo caso la Cassa mutua di previdenza e la Cassa di mutuo soccorso suddette verseranno al fondo pensioni per conto degli agenti ed agli effetti degli articoli predetti, la somma costituente l'importo dei conti speciale e generale o del sussidio finale liquidati al 31 dicembre 1919.

[37]Art. 30. - Gli agenti della Societa' veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie addetti alle linee Udine-Portogruaro per San Giorgio di Nogaro e San Giorgio di Nogaro-ex confine italo-austriaco passati allo Stato il 1° gennaio 1920 in base all'art. 2 del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2608, i quali alla data del passaggio non avevano superata l'eta' di anni 35, hanno facolta' di optate, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, per la inscrizione, a decorrere dalla data stessa, al fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato.

[38]Per coloro di detti agenti, inscritti od assicurati alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali i quali abbiano come sopra optato, il periodo dalla data del passaggio alle ferrovie delle Stato a quella della domanda di opzione, sara', qualora ne facciano richiesta entro un anno dalla pubblicazione della 'presente legge, riconosciuto utile per la pensione con le norme dell'art. 10. In tal caso l'ammontare dell'assegno loro spettante sul fondo pensioni sara' ridotto della quota dell'assegno che verra' liquidato dalla suddetta Cassa nazionale corrispondente all'ammontare dei contributi a carico dell'Amministrazione ferroviaria da questa versati alla Cassa medesima per conto degli agenti durante il suddetto periodo.

[39]Per coloro invece di detti agenti compartecipanti alla Cassa sociale di previdenza che pure abbiano come sopra optato, le somme che per il periodo successivo al passaggio alle ferrovie dello Stato furono versate, a titolo di ritenute e di contributi alla Cassa medesima, saranno da questa restituite rispettivamente agli agenti ed all'Amministrazione di dette ferrovie.

[40]Gli agenti che siansi valsi della facolta' di opzione possono riscattare, a termini dell'art 37 del testo unico 22 aprile 1909, numero 229, modificato dall'art. 21 della presente legge, il tempo passato al servizio della Societa'.

[41]Art. 31. - Gli agenti delle ferrovie secondarie della Sicilia, inscritti, in forza dell'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2064, nei ruoli del personale delle ferrovie dello Stato, i quali alla data dell'assunzione in servizio presso le ferrovie secondarie non avevano superato il 35° anno di eta', hanno facolta' di optare, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, per la inscrizione al fondo pensioni per il detto personale.

[42]Per coloro di detti agenti che prima dell'assunzione in servizio presso le ferrovie secondarie della Sicilia, appartenevano al personale delle ferrovie dello Stato, con inscrizione al fondo pensioni per il personale stesso, la facolta' di opzione e' ammessa anche se alla data della detta assunzione avevano compiuto il 35° anno di eta'. Qualora siansi valsi di tale facolta' il precedente periodo di inscrizione, come sopra, al fondo pensioni, e' considerato utile agli effetti del trattamento di quiescenza.

[43]Agli agenti i quali siansi valsi della facolta' di opzione sono applicabili le disposizioni dell'art. 10 per il riconoscimento, agli effetti della pensione, del servizio prestato antecedentemente alla data della domanda di opzione, purche' ne facciano richiesta entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. In questo caso l'ammontare dell'assegno loro spettante sul fondo pensioni sara' ridotto della quota dell'assegno che verra' liquidato dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali corrispondente all'ammontare dei contributi a carico dell'Amministrazione ferroviaria da questa versati alta Cassa medesima per conto degli agenti durante il periodo nel quale furono ad essa inscritti.

[44]Art. 32. - Gli agenti stabili od in prova gia' addetti all'esercizio dei tronchi ferroviari Lucca-Bagni di Lucca, Bagni di Lucca-Castelnuovo di Garfagnana ed Aulla-Monzone passati alle ferrovie dello Stato, giusta l'art. 9 della legge 29 giugno 1913, n. 864, i quali superarono il 35° anno di eta' nel periodo dall'11 luglio 1913 al 1° maggio 1915, hanno facolta' di optare, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, per la inscrizione al fondo pensioni per il personale di dette ferrovie, purche' effettuino il riscatto con le norme in vigore alla data del passaggio, del periodo di servizio dalla data del compimento del 35° anno di eta' al 30 aprile 1915.

[45]Per gli agenti che abbiano come sopra optato, il periodo dal 1° maggio 1915 alla data della domanda di opzione, sara' qualora ne facciano richiesta entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, riconosciuto utile per la pensione con le norme dell'art. 10. In questo caso l'ammontare dell'assegno loro spettante sul fondo pensione sara' ridotto della quota dell'assegno che verra' liquidato dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali alla quale erano incritti nel suddetto periodo, corrispondente all'ammontare dei contributi a carico dell'Amministrazione ferroviaria da questa versati alla Cassa medesima per conto degli agenti.

[46]Art. 33. - La disposizione di cui all'art. 3 della legge 23 luglio 1904, n. 742, e' estesa, con effetto dal 1° luglio 1918, anche nei riguardi delle vedove e dei figli degli agenti morti in attivita' di servizio nel periodo 1° gennaio 1909-30 giugno 1913 e dei pensionati che siano stati esonerati dal servizio con decorrenza compresa nel periodo stesso.

[47]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[48]Data a Roma, addi' 7 aprile 1921.

[49]VITTORIO EMANUELE.

[50]Peano - Bonomi.

[51]Visto, Il guardasigilli: Fera.

Testo in vigore dal 13 aprile 1921 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1921-04-07;369~art9 · fonte del testo