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Entro tre mesi dalla data della presente legge il ministro delle finanze, di concerto coi ministri del tesoro, dell'industria e commercio, del lavoro e dell'agricoltura e col commissario dei consumi, promuovera', coi poteri e con le norme del decreto 24 luglio 1919, n. 1296, una revisione ed una conseguente riduzione delle voci a cui si applicano divieti di importazione o di esportazione in conformita' dell'art. 2 del decreto suddetto e di ogni altro provvedimento deliberato durante lo stato di guerra.
Testo in vigore dal 5 ottobre 1920 al 6 febbraio 1923
