Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1920
Confronto con la versione in vigore dal 6 febbraio 1923 al 16 dicembre 2009. 121 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Chi esponga al pubblico per la vendita, generi alimentari o merci di qualunque specie e' tenuto a indicarne il prezzo in modo chiaro.
tolto: Il Ministro dell'industria e' autorizzato a consentire per la pubblicazione dei prezzi forme diverse da quelle di un cartello indicatore fisso su ciascuno oggetto in vendita e potra' esentare dall'obbligo di cui sopra, merci non interessanti l'ordinario consumo.
tolto: Quando il produttore italiano indichi esso stesso il prezzo di vendita di una merce, questo non potra' essere aumentato dal venditore.
tolto: Il Ministro dell'industria ha facolta' di prescrivere che date merci portino fin dall'origine la indicazione del prezzo, ovvero marchi od altre indicazioni che servano ad individuare le merci ed indicarne la quantita', la composizione od il grado di purezza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1920-09-30;1349~art9 · fonte del testo