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[1]Il ministro dell'industria e del commercio e il commissario generale dei consumi, mediante l'opera dei propri funzionari o di esperti specialmente designati, procederanno ad inchieste sui prezzi odierni dei generi alimentari e delle merci di uso popolare.

[2]Avranno del pari facolta' d'investigare i prezzi delle materie prime, nonche' gli elementi del costo delle industrie principali, siano metallurgiche, siano tessili ed altre, ai centri di elaborazione, per l'ulteriore sindacato dei prezzi del prodotto compiuto.

[3]I funzionari delegati dal Governo hanno facolta' di assumere testimoni col vincolo del giuramento, di procedere ad ispezioni dei libri di commercio, della corrispondenza o delle singole fatture, sia del periodo prebellico, sia del periodo attuale, anche per riconoscere la differenza del prezzo nei due momenti.

[4]In base a siffatti elementi e ad ogni altro mezzo di informazione e di controllo, il ministro del commercio e il commissario generale dei consumi avranno facolta', in quanto lo credano necessario, di determinare i prezzi massimi di vendita per i generi, le merci e le materie contemplate dal presente articolo, a cui dovranno attenersi produttori, intermediari e rivenditori.

[5]Chiunque rifiuta di fornire o fornisce inesatte le notizie domandate ai fini delle inchieste di cui sopra o rifiuta la visione di documenti, libri, merci, corrispondenza e fatture, o impedisce o in qualunque modo ostacola la esecuzione delle inchieste stesse, e' punito con la detenzione da uno a sei mesi e con la multa non inferiore a lire duemila.

[6]Se fornisce notizie o documenti alterati la pena e' aumentata da uno a due terzi.

[7]Si applicano le disposizioni dell'art. 7.

Testo in vigore dal 5 ottobre 1920 al 6 febbraio 1923

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1920-09-30;1349~art8 · fonte del testo