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Per essere elettore e' necessario di godere, per nascita o per origine, dei diritti civili e politici del Regno. Quelli che, ne' per l'uno ne' per l'altro degli accennati titoli, appartengono al Regno, se tuttavia italiani, partecipano anch'essi alla qualita' di elettori, ove abbiano ottenuta la naturalita' per decreto Reale e prestato giuramento di fedelta' al Re. L'acquisto del diritto elettorale da parte dei non italiani e' regolato dalla legge 17 maggio 1906, n. 217.
Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 12 luglio 1913
