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[1]Non sono eleggibili i direttori, amministratori, rappresentanti e in generale tutti quelli che sono retribuiti sui bilanci delle Societa' ed imprese industriali e commerciali sussidiate dallo Stato con sovvenzione continuativa o garanzia di prodotti o d'interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato.
[2]Non sono parimente eleggibili gli avvocati e procuratori legali, che prestano abitualmente l'opera loro alle Societa' ed imprese suddette.
Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
