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[1]I deputati impiegati, ad eccezione degli ufficiali dell'esercito e dell'armata in tempo di guerra, non potranno ottenere promozioni fuori di quelle rigorosamente determinate dall'anzianita'.
[2]Le anzidette promozioni di deputati impiegati non rendono vacante il posto nel rispettivo collegio.
[3]Cessera' di essere deputato chi passi nelle condizioni d'ineleggibilita', di cui agli articoli 100, 101, 102 della presente legge.
Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
