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[1]I deputati impiegati, ad eccezione degli ufficiali dell'esercito e dell'armata in tempo di guerra, non potranno ottenere promozioni fuori di quelle rigorosamente determinate dall'anzianita'.

[2]Le anzidette promozioni di deputati impiegati non rendono vacante il posto nel rispettivo collegio.

[3]Cessera' di essere deputato chi passi nelle condizioni d'ineleggibilita', di cui agli articoli 100, 101, 102 della presente legge.

Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art106 · fonte del testo