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[1]Chiunque senza diritto durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione o nell'aula dell'ufficio centrale e' punito coll'ammenda estensibile a lire 200; e col doppio di questa ammenda e' punito chi s'introduce armato nelle sale stesse, ancorche' sia elettore o membro dell'ufficio.

[2]Colla stessa pena dell'ammenda, estensibile sino a lire 200, e' punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione od altrimenti, cagiona disordine, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca.

Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art124 · fonte del testo