Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 342 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto od alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito, di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero sono puniti con la detenzione estensibile a 6 mesi e con multa da L. 50 a 500. Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la detenzione estensibile ad un anno e con multa daL 50 a 1000.
tolto: Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali o cagiona la nullita' della elezione o ne altera il risultato o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, e' punito con la detenzione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da L. 500 a 5000.
tolto: Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta della legge di liste, carte, pieghi, buste od urne, rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da L.500 a 5000. In tali casi il colpevole sara' immediatamente arrestato e giudicato dal tribunale per citazione direttissima.
tolto: Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere o alle gare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, e' punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con la multa da L. 50 a 1000.
tolto: I rappresentanti dei candidati, che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 500 a 5000.
tolto: Chiunque fa indebito uso della tessera, di cui all'art. 77, e' punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa fino a 100 lire e chiunque produce sulla tessera stessa alterazione a scopo di frode nella identificazione dell'elettore e' punito con la detenzione estensibile fino ad un anno e con la multa da L. 50 a 1000.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art126 · fonte del testo