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[1]I sottufficiali e soldati del R. esercito e della R. marina non possono esercitare il diritto elettorale finche' si trovano sotto le armi.

[2]Questa disposizione si applica pure agli individui di grado corrispondente appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato.

Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art15 · fonte del testo