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[1]Sono elettori:
[2]1° coloro, che abbiano compiuto il trentesimo anno di eta' o che lo compiano non piu' tardi del 31 maggio dell'anno, in cui ha luogo la revisione della lista;
[3]2° coloro, che avendo compiuto il ventunesimo anno di eta' o compiendolo non piu' tardi del 31 maggio dell'anno, in cui ha luogo la revisione della lista, abbiano prestato servizio effettivo nel Regio esercito, nel corpo R. equipaggi o in altri corpi, il cui servizio sia valido agli effetti dell'obbligo militare, per un tempo non inferiore a quello pel quale sono trattenuti alle armi rispettivamente i militari del R. esercito e i militari del corpo R. equipaggi, vincolati alla ferma di un anno.
Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
