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[1]Ogni cittadino del Regno, che presenta la domanda per essere inscritto nella lista elettorale di un collegio, deve in essa dichiarare:

[2]1° la paternita', il luogo e la data della nascita;

[3]2° i titoli in virtu' dei quali domanda la iscrizione;

[4]3° l'abitazione. Se non ha l'abitazione nel Comune, deve indicare in quale sezione elettorale chiede di essere inscritto; e, se il Comune e' diviso fra piu' collegi, deve anche indicare in quale collegio chiede di essere iscritto.

[5]Gli italiani non appartenenti al Regno e gli stranieri, che abbiano acquistato la cittadinanza, devono giustificare l'adempimento della condizione prescritta all'art. 1.

[6]La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente. Nel caso che egli non la possa sottoscrivere per fisico impedimento, e' tenuto ad unirvi una dichiarazione notarile che ne attesti i motivi.

[7]Il richiedente, che non sappia sottoscrivere, puo' fare la domanda in forma verbale alla presenza di due testimoni, che ne accertino l'identita', avanti al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco o a notaio. Dell'atto e' rilasciata attestazione al richiedente.

Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art23 · fonte del testo