Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La Commissione comunale per le liste elettorali compie le sue operazioni nel numero di tre almeno nei Comuni, dove e' composta di cinque membri, e di cinque negli altri.
[2]Di tutte le operazioni il segretario redige processi verbali, sottoscritti da lui e da ciascuno dei membri presenti. Quando le proposte e le deliberazioni della Commissione non sono concordi, nei verbali devono essere indicati il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni da essi addotte.
Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
