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[1]La Commissione comunale per le liste elettorali compie le sue operazioni nel numero di tre almeno nei Comuni, dove e' composta di cinque membri, e di cinque negli altri.

[2]Di tutte le operazioni il segretario redige processi verbali, sottoscritti da lui e da ciascuno dei membri presenti. Quando le proposte e le deliberazioni della Commissione non sono concordi, nei verbali devono essere indicati il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni da essi addotte.

Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art31 · fonte del testo