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[1]Il prefetto delega un suo commissario per curare l'adempimento delle funzioni ed operazioni attribuite dalla presente legge rispettivamente alla Commissione elettorale comunale, al sindaco ed al segretario comunale, qualora essi non le compiano nei termini prescritti.

[2]Le spese per l'adempimento della missione del commissario e le indennita' a lui dovute sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale, ancorche' non abbia fondi in cassa.

[3]Delle infrazioni alla legge, che hanno provocato l'invio del commissario, il prefetto deve fare rapporto al R. procuratore presso il tribunale, nella cui giurisdizione si trova il Comune.

Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art33 · fonte del testo