Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 126 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Ogni collegio e' diviso in sezioni. La divisione in sezioni e' fatta per Comuni in guisa che il numero degli elettori in ogni sezione non sia superiore a 800, ne' inferiore a 100 inscritti.
tolto: Quando gli elettori inscritti in un Comune siano in numero inferiore ai 100, si costituisce la sezione, riunendo gli elettori a quelli dei Comuni o di frazioni di Comuni limitrofi.
tolto: Quando condizioni speciali di lontananza o di viabilita', rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale, si costituiscono sezioni con un numero minore di 100 inscritti, ma mai inferiore a 50.
tolto: La costituzione delle sezioni comprendenti piu' Comuni o frazioni di Comuni e la designazione del capoluogo della sezione sono fatte con decreto Reale e hanno vigore fino a che non sia diversamente disposto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art41 · fonte del testo