Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Per la computazione del censo elettorale, le imposte sui beni enfiteutici sono attribuite per quattro quinti all'enfiteuta, e per un quinto al padrone diretto; quelle sui beni concessi in locazione per piu' di trent'anni si dividono in parti eguali fra locatore e conduttore; e questa attribuzione ha luogo in entrambi i casi, sebbene tutta l'imposta sia per patto pagata dall'enfiteuta o dal conduttore oppure dal padrone diretto o dal locatore.

Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art8 · fonte del testo