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I proprietari di stabili, che la legge esonera temporaneamente dall'imposta fondiaria, possono fare istanza perche' venga a loro spese determinata l'imposta che pagherebbero ove non godessero l'esenzione di tale imposta si tiene loro conto per farli godere immediatamente del diritto elettorale.
Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
