Art. 49Diritti degli eredi

Nel caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, quelli tra gli eredi che, al momento dell'apertura della successione, risultino avere esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi attivita' agricola, in qualita' di imprenditori a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, o di coltivatori diretti, hanno diritto a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi stessi anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi e sono considerati affittuari di esse. Il rapporto di affitto che cosi' si instaura tra i coeredi e' disciplinato dalle norme della presente legge, con inizio dalla data di apertura della successione. L'alienazione della propria quota dei fondi o di parte di essa effettuata da parte degli eredi di cui al comma precedente e' causa di decadenza dal diritto previsto dal comma stesso. I contratti agrari non si sciolgono per la morte del concedente. In caso di morte dell'affittuario, mezzadro, colono, compartecipante o soccidario, il contratto si scioglie alla fine dell'annata agraria in corso, salvo che tra gli eredi vi sia persona che abbia esercitato e continui ad esercitare attivita' agricola in qualita' di coltivatore diretto o di imprenditore a titolo principale, come previsto dal primo comma.

Testo vigente dal 5 maggio 1982, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:legge:1982-05-03;203~art49 · fonte su Normattiva