Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Lavoro - Licenziamento collettivo - Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti (applicato ai rapporti di lavoro costituiti dopo il 7 marzo 2015) - Violazione dei criteri di scelta - Disciplina sanzionatoria - Denunciata violazione di parametri costituzionali solo evocati - Assenza di motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 138012).
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d’appello di Napoli, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 10, 24 e 111 Cost., degli artt. 3, comma 1, e 10 del d.lgs. n. 23 del 2015 (cd. Jobs Act), nella parte in cui hanno modificato la disciplina sanzionatoria per la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori in esubero nell’ambito di un licenziamento collettivo. Il rimettente si è limitato ad evocare i suddetti parametri senza alcuna specifica ed adeguata illustrazione dei motivi di censura in punto di non manifesta infondatezza, né l’ordinanza fornisce elementi che consentano di valutare il dedotto contrasto delle disposizioni censurate con i parametri genericamente evocati. (Precedenti: S. 194/2023- mass. 45814; S. 118/2022 - mass. 44817; S. 213/2021 - mass. 44351; S. 178/2021 - mass. 44156; S. 126/2018 - mass. 41339).
sentenza 7/2024massima n. 45938 Riguarda ancheart. 3 Contratto a tutele crescenti
Lavoro - Licenziamento collettivo - Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti (applicato ai rapporti di lavoro costituiti dopo il 7 marzo 2015) - Violazione dei criteri di scelta - Disciplina sanzionatoria - Previsione di un indennizzo, forfettizzato ex ante - Violazione dei criteri di delega, anche in relazione a parametri convenzionali - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 138012).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dalla Corte d’appello di Napoli, sez. lavoro, sotto il profilo della violazione dei criteri di delega, in riferimento agli artt. 76 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1, comma 7, lett. c), della legge n. 183 del 2014 e all’art. 24 CSE – degli artt. 3, comma 1, e 10 del d.lgs. n. 23 del 2015, nella parte in cui hanno modificato la disciplina sanzionatoria per la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori in esubero nell’ambito di un licenziamento collettivo, eliminando, per quelli assunti dopo il 7 marzo 2015, la tutela reintegratoria, con concentrazione nella sola tutela indennitaria, unicamente per i licenziamenti economici (ossia per giustificato motivo oggettivo). Sebbene l’interpretazione del sintagma «licenziamenti economici» contenuto nei criteri di delega (art. 1, comma 7, lett. c, della legge n. 183 del 2014) presenti un’intrinseca ambiguità perché atecnico, non appartenendo al lessico giuridico in senso stretto, esso si presenta, nel linguaggio corrente, come una formula duttile, la cui ampiezza semantica è potenzialmente idonea ad essere adoperata in senso onnicomprensivo per includere, sia la categoria dei licenziamenti individuali «economici», sia i licenziamenti collettivi con riduzione di personale per “ragioni di impresa”, come tali anch’essi «economici». Inoltre, sul piano logico-sistematico, la norma contenuta nella disposizione censurata risulta essere conforme alla finalità della legge-delega di incentivare le nuove assunzioni e favorire il superamento del precariato sì da costituire un coerente sviluppo e completamento della disciplina, in simmetria, dei licenziamenti economici, sia individuali per giustificato motivo oggettivo, sia collettivi per riduzione di personale. Né la sostituzione della tutela reintegratoria con un indennizzo monetario disattende la richiesta coerenza con la regolazione dell’Unione europea e le convenzioni internazionali. L’art. 24 CSE evocato, che riconosce il diritto dei lavoratori licenziati senza un valido motivo, ad un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione, come interpretato nella decisione del Comitato europeo dei diritti sociali dell’11 settembre 2019 – cui ha fatto seguito la risoluzione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa dell’11 marzo 2020 che ha invitato il Governo italiano a produrre un rapporto sullo sviluppo della legislazione nazionale per la piena attuazione dell’art. 24 CSE quanto all’indennizzo da licenziamento illegittimo – non è vincolante per i giudici nazionali. E se è ben possibile una tutela più ampia e più incisiva, come quella sollecitata dal Comitato, appartiene tuttavia alle scelte di politica sociale, rientranti nella discrezionalità del legislatore (art. 28 della legge n. 87 del 1953), fissare il sistema di contrasto dei licenziamenti illegittimi nella gamma di quelli che, pur in misura diversa e con differente incisività, rispondono tutti, nel loro complesso, al canone costituzionale di adeguatezza e sufficiente dissuasività.
sentenza 7/2024massima n. 45941 Riguarda ancheart. 3 Contratto a tutele crescenti
Lavoro - Licenziamento collettivo - Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti (applicato ai rapporti di lavoro costituiti dopo il 7 marzo 2015) - Violazione dei criteri di scelta - Disciplina sanzionatoria - Previsione di un indennizzo, forfettizzato ex ante, anziché della tutela reintegratoria riconosciuta ai lavoratori assunti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo indicato - Denunciata disparità di trattamento - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 138012).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d’appello di Napoli, sez. lavoro, sotto il profilo della disparità di trattamento, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 Cost., degli artt. 3, comma 1, e 10 del d.lgs. n. 23 del 2015 (c.d. Jobs Act), nella parte in cui modificano la disciplina sanzionatoria per la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori in esubero nell’ambito di un licenziamento collettivo, eliminando, per quelli assunti dopo il 7 marzo 2015, la tutela reintegratoria, con concentrazione nella sola tutela indennitaria di tutti i licenziamenti economici. Non è ravvisabile alcun profilo di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà del diverso trattamento sanzionatorio previsto per gli assunti prima e dopo il 7 marzo 2015, trovando il regime temporale un motivo non irragionevole nella finalità perseguita dal legislatore, di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione. Risponde al canone di ragionevolezza modulare le conseguenze del licenziamento, anche collettivo, illegittimo dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al fine di rafforzare le opportunità d’ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, sicché appare coerente limitare l’applicazione delle stesse tutele ai soli lavoratori assunti a decorrere dalla loro entrata in vigore, quelli, cioè, la cui assunzione avrebbe potuto essere da esse favorita. Favorire l’occupazione di questi ultimi, anche mediante la riduzione dell’area della reintegrazione, non richiede necessariamente anche di limitare la tutela dei lavoratori già in servizio sopprimendo la tutela reintegratoria: in ciò sta il bilanciamento delle garanzie e il fondamento non irragionevole di questa disciplina asimmetrica. Anche per i licenziamenti collettivi, come per quelli individuali, la ragionevolezza di una disciplina differenziata va individuata nello scopo dichiarato nella legge delega di favorire l’ingresso nel mondo del lavoro di “nuovi” assunti, accentuandone la flessibilità in uscita con il riconoscimento di una tutela indennitaria predeterminata, risultando indifferente rispetto a tale fine che il recesso sia individuale o collettivo. Né, infine, le norme censurate violano gli artt. 4 e 35 Cost., in relazione al fatto che riconoscerebbero ai lavoratori “giovani” (quelli assunti a partire dal 7 marzo 2015) una tutela inadeguata e non dissuasiva, come tale insufficiente; pur se la garanzia del diritto al lavoro impone l’adozione di temperamenti al potere di recesso del datore di lavoro, la tutela reale è, infatti, solo uno dei modi per realizzare la garanzia del diritto al lavoro, spettando al legislatore modulare il sistema delle tutele nell’esercizio della sua discrezionalità e della politica economico-sociale che attua, in considerazione del contesto economico e sociale di riferimento.
sentenza 7/2024massima n. 45943 Riguarda ancheart. 3 Contratto a tutele crescenti
Lavoro - Rapporto di lavoro - Necessità che il legislatore assicuri la continuità dei rapporti di lavoro - Necessità di giustificazione il recesso individuale e di tutelare in modo adeguato il recesso ingiustificato - Possibile tutela solo monetaria, purché il ristoro sia serio ed equilibrato, benché non integrale - Autonomia della disciplina del licenziamento collettivo rispetto a quello individuale, stante la preminenza dell'interesse pubblico alla riduzione dell'impatto sociale (nel caso di specie: non fondatezza della questione avente ad oggetto la disciplina del contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, c.d. Jobs Act, che prevede, nei casi di licenziamento collettivo in violazione dei criteri di scelta, un indennizzo, forfettizzato ex ante, anziché l'applicazione della tutela reintegratoria prevista per i lavoratori assunti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo indicato). (Classif. 138014).
Il diritto al lavoro, fondamentale diritto di libertà della persona umana, pur non essendo assistito dalla garanzia della stabilità dell’occupazione, esige che il legislatore adegui la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato al fine ultimo di assicurare a tutti la continuità del lavoro, e circondi di doverose garanzie e di opportuni temperamenti i casi in cui si renda necessario far luogo a licenziamenti, per cui va riconosciuto il diritto a non essere estromesso dal lavoro ingiustamente o irragionevolmente. Il forte coinvolgimento della persona umana – a differenza di quanto accade in altri rapporti di durata – qualifica infatti il diritto al lavoro come diritto fondamentale, cui il legislatore deve guardare per apprestare specifiche tutele. (Precedenti: S. 194/2018 - mass. 40529; S. 541/2000 - mass. 25933; S. 60/1991 - mass. 16921; S. 45/1965 - mass. 2368; O. 56/2006 - mass. 30184).La materia dei licenziamenti individuali è oggi regolata, in presenza degli artt. 4 e 35 Cost., in base al principio della necessaria giustificazione del recesso. Se il licenziamento collettivo mantiene da sempre una disciplina autonoma e costituisce una fattispecie di recesso distinta rispetto ai licenziamenti individuali, tale autonomia si giustifica per la preminenza di un interesse pubblico al previo confronto sindacale per ridurre e governare l’impatto sociale delle crisi occupazionali e non contraddice la qualificazione del recesso datoriale come licenziamento economico, in quanto fondato sul dato oggettivo della riduzione di personale per “ragioni di impresa”. Stante la discrezionalità del legislatore in materia, la tutela reale non costituisce l’unico paradigma possibile di tutela del lavoratore nel caso di licenziamento illegittimo, ben potendo il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, prevedere un meccanismo di tutela anche solo risarcitorio-monetario, purché rispettoso del principio di ragionevolezza. Il diritto alla stabilità del posto, infatti, risulta dalla sintesi dei limiti del potere di licenziamento sanzionati dall’invalidità dell’atto non conforme. (Precedenti: S. 183/2022 - mass. 44975; S. 303/2011 - mass. 35925; S. 46/2000 - mass. 25162; S. 268/1994 - mass. 20557; S. 2/1986 - mass. 12095; S. 189/1975 - mass. 7970; S. 152/1975- mass. 7901; S. 55/1974 - mass. 7090; S. 194/1970 - mass. 5332).È compatibile con la Carta fondamentale una tutela meramente monetaria, purché improntata ai canoni di effettività e di adeguatezza, poiché il bilanciamento dei valori sottesi agli artt. 4 e 41 Cost., terreno su cui non può non esercitarsi la discrezionalità del legislatore, non impone un determinato regime di tutela. (Precedente: S. 194/2018 - mass. 40526).Escluso che la regola generale della integralità della riparazione e di equivalenza della stessa al pregiudizio cagionato al danneggiato abbia copertura costituzionale, si richiede, ai fini dell’adeguatezza dell’indennizzo, che con esso venga riconosciuto un ristoro del pregiudizio sofferto, serio ed equilibrato, la cui funzione dissuasiva non sia inficiata dalla predeterminazione di un tetto massimo, fissato in un importo sufficientemente elevato e non condizionato esclusivamente all’anzianità. (Precedenti: S. 369/1996 - mass. 22970; S. 132/1985 - mass. 10869).La regola generale di integralità della riparazione e di equivalenza della stessa al pregiudizio cagionato al danneggiato non ha copertura costituzionale. La tutela, dunque, ancorché non necessariamente riparatoria dell’intero pregiudizio subito dal danneggiato, deve essere comunque equilibrata, ossia richiede che essa sia tale da realizzare un ragionevole contemperamento degli interessi in conflitto. (Precedenti: S. 235/2014 - mass. 38127; S. 132/1985 - mass. 10872).La ragionevolezza, nell’àmbito della disciplina dei licenziamenti, dev’essere declinata come necessaria adeguatezza dei rimedi, nel contesto di un equilibrato componimento dei diversi interessi in gioco e della specialità dell’apparato di tutele previsto dal diritto del lavoro. (Precedente: S. 150/2020 - mass. 43444).(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d’appello di Napoli, sez. lavoro, sotto il profilo dell’inadeguata tutela, in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 38, 41 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 24 CSE, degli artt. 3, comma 1, e 10 del d.lgs. n. 23 del 2015, nella parte in cui modificano la disciplina sanzionatoria per la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori in esubero nell’ambito di un licenziamento collettivo, eliminando, per quelli assunti dopo il 7 marzo 2015, la tutela reintegratoria, con concentrazione nella sola tutela indennitaria determinata con la previsione di un “tetto” massimo. Il limite massimo di ventiquattro mensilità, elevato a trentasei dal d.l. n. 87 del 2018, come conv., non si pone in contrasto con il canone di necessaria adeguatezza del risarcimento, che richiede che il ristoro sia tale da realizzare un adeguato contemperamento degli interessi in conflitto. La dissuasività della disciplina dell’illegittimità dei licenziamenti e l’adeguatezza del ristoro vanno valutate con riferimento alla regolamentazione complessiva, articolata nella tutela reintegratoria e in quella solo indennitaria secondo un criterio di gradualità e proporzionalità che vede la tutela reintegratoria nei casi di violazioni più gravi e quella solo indennitaria negli altri. Anche ai fini dell’adeguatezza di una tutela indennitaria con riferimento all’art. 24 CSE, ferma restando la natura non vincolante della decisione dell’11 febbraio 2020 del Comitato europeo dei diritti sociali e il carattere interlocutorio della risoluzione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa dell’11 marzo 2020, la dissuasività della normativa di contrasto dei licenziamenti illegittimi deve essere valutata alla luce della disciplina complessiva, composta dalla tutela reintegratoria e da quella solo indennitaria secondo un criterio di gradualità e proporzionalità).
sentenza 7/2024massima n. 45944 Riguarda ancheart. 3 Contratto a tutele crescenti
Lavoro e occupazione - Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti - Licenziamenti collettivi in violazione delle procedure o dei criteri di scelta - Tutela esclusivamente monetaria - Individuazione, nella data di assunzione, del discrimine temporale tra vecchia e nuova disciplina - Denunciata disparità di trattamento, violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, dei valori della dignità umana e dell'utilità sociale, nonché della legge delega, anche in relazione agli obblighi europei e sovranazionali - Insufficiente motivazione sulla rilevanza e ambiguità del petitum - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione sulla rilevanza e ambiguità del petitum , le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Napoli in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35, 38, 41, 76, 111, 10 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi due in relazione agli artt. 20, 21, 30 e 47 CDFUE e all'art. 24 della Carta sociale europea - dell'art. 1, comma 7, della legge n. 183 del 2014 e degli artt. 1, 3 e 10 del d.lgs. n. 23 del 2015, nella versione antecedente alle modifiche dettate dall'art. 3, comma 1, del d.l. n. 87 del 2018, conv. con modif. nella legge n. 96 del 2018 che, con riguardo al contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, prevedono, per le ipotesi di licenziamenti collettivi intimati in violazione delle procedure o dei criteri di scelta, il diritto ad una tutela esclusivamente monetaria. In ordine alla rilevanza, il giudice d'appello trascura di descrivere la fattispecie concreta e di allegare, anche solo con un'argomentazione non implausibile, elementi idonei a corroborare l'accoglimento dell'impugnazione in virtù di una violazione dei criteri di scelta, che era già stata esclusa dal giudice di prime cure. È inoltre incerto l'intervento richiesto poiché, dalla formulazione delle censure, non è dato comprendere se il rimettente prefiguri una pronuncia ablativa o manipolativa ed inoltre permane l'alternativa - che comunque investe le scelte eminentemente discrezionali del legislatore - tra il ripristino puro e semplice della tutela reintegratoria o la rimodulazione della tutela indennitaria, in una più accentuata chiave deterrente. ( Precedenti citati: sentenze n. 150 del 2020, n. 194 del 2018 e n. 46 del 2000 ). La rilevanza del dubbio di costituzionalità non si identifica nell'utilità concreta di cui le parti in causa potrebbero beneficiare, presupponendo la necessità di applicare la disposizione censurata nel percorso argomentativo che conduce alla decisione e riconnettendosi all'incidenza della pronuncia costituzionale su qualsiasi tappa di tale percorso. ( Precedente citato: sentenza n. 174 del 2019 ). L'attuazione di un sistema integrato di garanzie ha il suo caposaldo nella leale e costruttiva collaborazione tra le diverse giurisdizioni, chiamate - ciascuna per la propria parte - a salvaguardare i diritti fondamentali nella prospettiva di una tutela sistemica e non frazionata. Ai sensi dell'art. 19 TUE, vi è un legame inscindibile tra il ruolo della CGUE, chiamata a salvaguardare "il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati" e il ruolo di tutte le giurisdizioni nazionali, depositarie del compito di garantire "una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione". ( Precedenti citati: sentenze n. 63 del 2019, n. 20 del 2019; ordinanze n. 182 del 2020 e n. 117 del 2019 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, la CDFUE può essere invocata, quale parametro interposto, in un giudizio di legittimità costituzionale soltanto quando la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata dal diritto europeo. ( Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2018 e n. 80 del 2011 ).
Riguarda ancheart. 1 legge 183/2014art. 1 Contratto a tutele crescentiart. 3 Contratto a tutele crescentiart. 3 d.l. 87/2018
Thema decidendum - Affermata inammissibilità, per insufficiente motivazione sulla rilevanza e ambiguità del petitum, della questione sollevata in via incidentale - Assorbimento di ulteriori eccezioni.
Dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione sulla rilevanza e ambiguità del petitum, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, della legge n. 183 del 2014 e degli artt. 1, 3 e 10 del d.lgs. n. 23 del 2015, resta assorbita ogni ulteriore ragione di inammissibilità.
Riguarda ancheart. 1 legge 183/2014art. 1 Contratto a tutele crescentiart. 3 Contratto a tutele crescentiart. 3 d.l. 87/2018