Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Lavoro - Licenziamento collettivo - Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti (applicato ai rapporti di lavoro costituiti dopo il 7 marzo 2015) - Violazione dei criteri di scelta - Disciplina sanzionatoria - Denunciata violazione di parametri costituzionali solo evocati - Assenza di motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 138012).
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d’appello di Napoli, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 10, 24 e 111 Cost., degli artt. 3, comma 1, e 10 del d.lgs. n. 23 del 2015 (cd. Jobs Act), nella parte in cui hanno modificato la disciplina sanzionatoria per la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori in esubero nell’ambito di un licenziamento collettivo. Il rimettente si è limitato ad evocare i suddetti parametri senza alcuna specifica ed adeguata illustrazione dei motivi di censura in punto di non manifesta infondatezza, né l’ordinanza fornisce elementi che consentano di valutare il dedotto contrasto delle disposizioni censurate con i parametri genericamente evocati. (Precedenti: S. 194/2023- mass. 45814; S. 118/2022 - mass. 44817; S. 213/2021 - mass. 44351; S. 178/2021 - mass. 44156; S. 126/2018 - mass. 41339).
sentenza 7/2024massima n. 45938 Riguarda ancheart. 10 Contratto a tutele crescenti
Lavoro - Licenziamento collettivo - Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti (applicato ai rapporti di lavoro costituiti dopo il 7 marzo 2015) - Violazione dei criteri di scelta - Disciplina sanzionatoria - Previsione di un indennizzo, forfettizzato ex ante - Violazione dei criteri di delega, anche in relazione a parametri convenzionali - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 138012).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dalla Corte d’appello di Napoli, sez. lavoro, sotto il profilo della violazione dei criteri di delega, in riferimento agli artt. 76 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1, comma 7, lett. c), della legge n. 183 del 2014 e all’art. 24 CSE – degli artt. 3, comma 1, e 10 del d.lgs. n. 23 del 2015, nella parte in cui hanno modificato la disciplina sanzionatoria per la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori in esubero nell’ambito di un licenziamento collettivo, eliminando, per quelli assunti dopo il 7 marzo 2015, la tutela reintegratoria, con concentrazione nella sola tutela indennitaria, unicamente per i licenziamenti economici (ossia per giustificato motivo oggettivo). Sebbene l’interpretazione del sintagma «licenziamenti economici» contenuto nei criteri di delega (art. 1, comma 7, lett. c, della legge n. 183 del 2014) presenti un’intrinseca ambiguità perché atecnico, non appartenendo al lessico giuridico in senso stretto, esso si presenta, nel linguaggio corrente, come una formula duttile, la cui ampiezza semantica è potenzialmente idonea ad essere adoperata in senso onnicomprensivo per includere, sia la categoria dei licenziamenti individuali «economici», sia i licenziamenti collettivi con riduzione di personale per “ragioni di impresa”, come tali anch’essi «economici». Inoltre, sul piano logico-sistematico, la norma contenuta nella disposizione censurata risulta essere conforme alla finalità della legge-delega di incentivare le nuove assunzioni e favorire il superamento del precariato sì da costituire un coerente sviluppo e completamento della disciplina, in simmetria, dei licenziamenti economici, sia individuali per giustificato motivo oggettivo, sia collettivi per riduzione di personale. Né la sostituzione della tutela reintegratoria con un indennizzo monetario disattende la richiesta coerenza con la regolazione dell’Unione europea e le convenzioni internazionali. L’art. 24 CSE evocato, che riconosce il diritto dei lavoratori licenziati senza un valido motivo, ad un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione, come interpretato nella decisione del Comitato europeo dei diritti sociali dell’11 settembre 2019 – cui ha fatto seguito la risoluzione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa dell’11 marzo 2020 che ha invitato il Governo italiano a produrre un rapporto sullo sviluppo della legislazione nazionale per la piena attuazione dell’art. 24 CSE quanto all’indennizzo da licenziamento illegittimo – non è vincolante per i giudici nazionali. E se è ben possibile una tutela più ampia e più incisiva, come quella sollecitata dal Comitato, appartiene tuttavia alle scelte di politica sociale, rientranti nella discrezionalità del legislatore (art. 28 della legge n. 87 del 1953), fissare il sistema di contrasto dei licenziamenti illegittimi nella gamma di quelli che, pur in misura diversa e con differente incisività, rispondono tutti, nel loro complesso, al canone costituzionale di adeguatezza e sufficiente dissuasività.
sentenza 7/2024massima n. 45941 Riguarda ancheart. 10 Contratto a tutele crescenti
Lavoro - Licenziamento collettivo - Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti (applicato ai rapporti di lavoro costituiti dopo il 7 marzo 2015) - Violazione dei criteri di scelta - Disciplina sanzionatoria - Previsione di un indennizzo, forfettizzato ex ante, anziché della tutela reintegratoria riconosciuta ai lavoratori assunti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo indicato - Denunciata disparità di trattamento - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 138012).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d’appello di Napoli, sez. lavoro, sotto il profilo della disparità di trattamento, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 Cost., degli artt. 3, comma 1, e 10 del d.lgs. n. 23 del 2015 (c.d. Jobs Act), nella parte in cui modificano la disciplina sanzionatoria per la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori in esubero nell’ambito di un licenziamento collettivo, eliminando, per quelli assunti dopo il 7 marzo 2015, la tutela reintegratoria, con concentrazione nella sola tutela indennitaria di tutti i licenziamenti economici. Non è ravvisabile alcun profilo di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà del diverso trattamento sanzionatorio previsto per gli assunti prima e dopo il 7 marzo 2015, trovando il regime temporale un motivo non irragionevole nella finalità perseguita dal legislatore, di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione. Risponde al canone di ragionevolezza modulare le conseguenze del licenziamento, anche collettivo, illegittimo dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al fine di rafforzare le opportunità d’ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, sicché appare coerente limitare l’applicazione delle stesse tutele ai soli lavoratori assunti a decorrere dalla loro entrata in vigore, quelli, cioè, la cui assunzione avrebbe potuto essere da esse favorita. Favorire l’occupazione di questi ultimi, anche mediante la riduzione dell’area della reintegrazione, non richiede necessariamente anche di limitare la tutela dei lavoratori già in servizio sopprimendo la tutela reintegratoria: in ciò sta il bilanciamento delle garanzie e il fondamento non irragionevole di questa disciplina asimmetrica. Anche per i licenziamenti collettivi, come per quelli individuali, la ragionevolezza di una disciplina differenziata va individuata nello scopo dichiarato nella legge delega di favorire l’ingresso nel mondo del lavoro di “nuovi” assunti, accentuandone la flessibilità in uscita con il riconoscimento di una tutela indennitaria predeterminata, risultando indifferente rispetto a tale fine che il recesso sia individuale o collettivo. Né, infine, le norme censurate violano gli artt. 4 e 35 Cost., in relazione al fatto che riconoscerebbero ai lavoratori “giovani” (quelli assunti a partire dal 7 marzo 2015) una tutela inadeguata e non dissuasiva, come tale insufficiente; pur se la garanzia del diritto al lavoro impone l’adozione di temperamenti al potere di recesso del datore di lavoro, la tutela reale è, infatti, solo uno dei modi per realizzare la garanzia del diritto al lavoro, spettando al legislatore modulare il sistema delle tutele nell’esercizio della sua discrezionalità e della politica economico-sociale che attua, in considerazione del contesto economico e sociale di riferimento.
sentenza 7/2024massima n. 45943 Riguarda ancheart. 10 Contratto a tutele crescenti
Lavoro - Rapporto di lavoro - Necessità che il legislatore assicuri la continuità dei rapporti di lavoro - Necessità di giustificazione il recesso individuale e di tutelare in modo adeguato il recesso ingiustificato - Possibile tutela solo monetaria, purché il ristoro sia serio ed equilibrato, benché non integrale - Autonomia della disciplina del licenziamento collettivo rispetto a quello individuale, stante la preminenza dell'interesse pubblico alla riduzione dell'impatto sociale (nel caso di specie: non fondatezza della questione avente ad oggetto la disciplina del contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, c.d. Jobs Act, che prevede, nei casi di licenziamento collettivo in violazione dei criteri di scelta, un indennizzo, forfettizzato ex ante, anziché l'applicazione della tutela reintegratoria prevista per i lavoratori assunti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo indicato). (Classif. 138014).
Il diritto al lavoro, fondamentale diritto di libertà della persona umana, pur non essendo assistito dalla garanzia della stabilità dell’occupazione, esige che il legislatore adegui la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato al fine ultimo di assicurare a tutti la continuità del lavoro, e circondi di doverose garanzie e di opportuni temperamenti i casi in cui si renda necessario far luogo a licenziamenti, per cui va riconosciuto il diritto a non essere estromesso dal lavoro ingiustamente o irragionevolmente. Il forte coinvolgimento della persona umana – a differenza di quanto accade in altri rapporti di durata – qualifica infatti il diritto al lavoro come diritto fondamentale, cui il legislatore deve guardare per apprestare specifiche tutele. (Precedenti: S. 194/2018 - mass. 40529; S. 541/2000 - mass. 25933; S. 60/1991 - mass. 16921; S. 45/1965 - mass. 2368; O. 56/2006 - mass. 30184).La materia dei licenziamenti individuali è oggi regolata, in presenza degli artt. 4 e 35 Cost., in base al principio della necessaria giustificazione del recesso. Se il licenziamento collettivo mantiene da sempre una disciplina autonoma e costituisce una fattispecie di recesso distinta rispetto ai licenziamenti individuali, tale autonomia si giustifica per la preminenza di un interesse pubblico al previo confronto sindacale per ridurre e governare l’impatto sociale delle crisi occupazionali e non contraddice la qualificazione del recesso datoriale come licenziamento economico, in quanto fondato sul dato oggettivo della riduzione di personale per “ragioni di impresa”. Stante la discrezionalità del legislatore in materia, la tutela reale non costituisce l’unico paradigma possibile di tutela del lavoratore nel caso di licenziamento illegittimo, ben potendo il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, prevedere un meccanismo di tutela anche solo risarcitorio-monetario, purché rispettoso del principio di ragionevolezza. Il diritto alla stabilità del posto, infatti, risulta dalla sintesi dei limiti del potere di licenziamento sanzionati dall’invalidità dell’atto non conforme. (Precedenti: S. 183/2022 - mass. 44975; S. 303/2011 - mass. 35925; S. 46/2000 - mass. 25162; S. 268/1994 - mass. 20557; S. 2/1986 - mass. 12095; S. 189/1975 - mass. 7970; S. 152/1975- mass. 7901; S. 55/1974 - mass. 7090; S. 194/1970 - mass. 5332).È compatibile con la Carta fondamentale una tutela meramente monetaria, purché improntata ai canoni di effettività e di adeguatezza, poiché il bilanciamento dei valori sottesi agli artt. 4 e 41 Cost., terreno su cui non può non esercitarsi la discrezionalità del legislatore, non impone un determinato regime di tutela. (Precedente: S. 194/2018 - mass. 40526).Escluso che la regola generale della integralità della riparazione e di equivalenza della stessa al pregiudizio cagionato al danneggiato abbia copertura costituzionale, si richiede, ai fini dell’adeguatezza dell’indennizzo, che con esso venga riconosciuto un ristoro del pregiudizio sofferto, serio ed equilibrato, la cui funzione dissuasiva non sia inficiata dalla predeterminazione di un tetto massimo, fissato in un importo sufficientemente elevato e non condizionato esclusivamente all’anzianità. (Precedenti: S. 369/1996 - mass. 22970; S. 132/1985 - mass. 10869).La regola generale di integralità della riparazione e di equivalenza della stessa al pregiudizio cagionato al danneggiato non ha copertura costituzionale. La tutela, dunque, ancorché non necessariamente riparatoria dell’intero pregiudizio subito dal danneggiato, deve essere comunque equilibrata, ossia richiede che essa sia tale da realizzare un ragionevole contemperamento degli interessi in conflitto. (Precedenti: S. 235/2014 - mass. 38127; S. 132/1985 - mass. 10872).La ragionevolezza, nell’àmbito della disciplina dei licenziamenti, dev’essere declinata come necessaria adeguatezza dei rimedi, nel contesto di un equilibrato componimento dei diversi interessi in gioco e della specialità dell’apparato di tutele previsto dal diritto del lavoro. (Precedente: S. 150/2020 - mass. 43444).(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d’appello di Napoli, sez. lavoro, sotto il profilo dell’inadeguata tutela, in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 38, 41 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 24 CSE, degli artt. 3, comma 1, e 10 del d.lgs. n. 23 del 2015, nella parte in cui modificano la disciplina sanzionatoria per la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori in esubero nell’ambito di un licenziamento collettivo, eliminando, per quelli assunti dopo il 7 marzo 2015, la tutela reintegratoria, con concentrazione nella sola tutela indennitaria determinata con la previsione di un “tetto” massimo. Il limite massimo di ventiquattro mensilità, elevato a trentasei dal d.l. n. 87 del 2018, come conv., non si pone in contrasto con il canone di necessaria adeguatezza del risarcimento, che richiede che il ristoro sia tale da realizzare un adeguato contemperamento degli interessi in conflitto. La dissuasività della disciplina dell’illegittimità dei licenziamenti e l’adeguatezza del ristoro vanno valutate con riferimento alla regolamentazione complessiva, articolata nella tutela reintegratoria e in quella solo indennitaria secondo un criterio di gradualità e proporzionalità che vede la tutela reintegratoria nei casi di violazioni più gravi e quella solo indennitaria negli altri. Anche ai fini dell’adeguatezza di una tutela indennitaria con riferimento all’art. 24 CSE, ferma restando la natura non vincolante della decisione dell’11 febbraio 2020 del Comitato europeo dei diritti sociali e il carattere interlocutorio della risoluzione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa dell’11 marzo 2020, la dissuasività della normativa di contrasto dei licenziamenti illegittimi deve essere valutata alla luce della disciplina complessiva, composta dalla tutela reintegratoria e da quella solo indennitaria secondo un criterio di gradualità e proporzionalità).
sentenza 7/2024massima n. 45944 Riguarda ancheart. 10 Contratto a tutele crescenti
Lavoro - Licenziamento individuale - Necessità costituzionale della sua giustificazione, a presidio del diritto al lavoro - Conseguente divieto di licenziamento acausale - Effetti - Discrezionalità del legislatore nello stabilire le conseguenze del licenziamento illegittimo, nei limiti della razionalità e dell'adeguatezza (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disposizione che disciplina il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, nella parte in cui non prevede che si applichino le forme di tutela in essa stabilite anche nelle ipotesi ove sia dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore). (Classif. 138013).
Il principio costituzionale della necessaria giustificazione del licenziamento rinviene la sua legittimazione nel «diritto al lavoro» di cui all’art. 4, primo comma, Cost. ed è rafforzato dalla «tutela» del lavoro riconosciuta art. 35, primo comma, Cost.L’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro, in cui si esprime il vincolo di subordinazione e che connota il rapporto come subordinato, si accompagna alla specialità della disciplina del recesso datoriale, il quale, a differenza del recesso nel rapporto di lavoro autonomo e più in generale nei rapporti di durata, ingloba la ragione su cui si fonda, elevandola e conformandola come causa tipica dell’atto. Il licenziamento, salvo particolari e nominate ipotesi, non può essere acausale (ad nutum): per speciale prescrizione imperativa, esso deve fondarsi su una causa declinata come «giusta causa» (ex art. 2119 cod. civ.) oppure come «giustificato motivo» (ex art. 3 della legge n. 604 del 1966). Se mancano una giusta causa o un giustificato motivo, il licenziamento viola la regola legale della necessaria causalità del recesso, prima ancora che quella della sua necessaria giustificatezza. La disciplina delle conseguenze di tale radicale illegittimità rimane, comunque, nella discrezionalità del legislatore, sempre che essa appronti una tutela adeguata e sufficientemente dissuasiva del recesso acausale e, più in generale, del licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo. (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 4 e 35 Cost., l’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, nella parte in cui non prevede che la disciplina del licenziamento per giustificato motivo oggettivo si applichi anche nelle ipotesi ove sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore. La disposizione censurata dal Tribunale di Ravenna, nello stabilire la radicale irrilevanza dell’insussistenza del “fatto materiale” in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo – quale che sia la qualificazione che il datore di lavoro dia al “fatto insussistente”, vuoi contestandolo al lavoratore come condotta inadempiente che in realtà non c’è stata, vuoi indicandolo come ragione di impresa che in realtà non sussiste – viola il principio della necessaria causalità del recesso datoriale e apre una falla nella disciplina complessiva di contrasto ai licenziamenti illegittimi. La tutela reintegratoria, prevista nei casi più gravi, risulta così fortemente indebolita, in quanto aggirabile ad libitum dal datore di lavoro, seppur a fronte del “costo” della compensazione indennitaria. Un simile recesso offende la dignità del lavoratore per la perdita del posto di lavoro, in quanto, nella sostanza, è un licenziamento pretestuoso – senza causa –, che si colloca a confine con un licenziamento discriminatorio. Tutto ciò determina un difetto di sistematicità, che ridonda in una irragionevolezza della differenziazione rispetto alla parallela ipotesi del licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo soggettivo). (Precedenti: S. 125/2022 - mass. 44898-44899; S. 59/2021 - mass. 43754).
Lavoro - Licenziamento individuale - Giustificato motivo oggettivo - Esclusione della reintegra e previsione di un risarcimento per equivalente - Denunciato eccesso di delega - Carenza di motivazione in punto di non manifesta infondatezza - Inammissibilità della questione. (Classif. 138013).
È dichiarata inammissibile, per carenza di una specifica e adeguata illustrazione dei motivi di censura in punto di non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Ravenna in riferimento all’art. 76 Cost., dell’art. 3, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, che limita al risarcimento per equivalente il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. Il rimettente si è limitato a denunciare l’eccesso di delega senza fornire elementi che consentano di identificare, nella disposizione censurata – introdotta in attuazione della legge di delega n. 183 del 2014, c.d. Jobs Act, che, all’art. 1, comma 7, lett. c), non prevedeva, come criterio direttivo, il diritto alla reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo – alcun contenuto eccedente rispetto a quello delineato dal legislatore delegante. Rimane, invece, su un piano diverso la violazione, o meno, degli ulteriori parametri indicati dal giudice a quo con riferimento alle altre censure svolte nell’ordinanza di rimessione, senza che ciò sia precluso dalla conformità della disposizione censurata al criterio di delega. (Precedente: S. 194/2018 - mass. 40524).
Lavoro - Licenziamento individuale - Recesso datoriale "disciplinare" - Rispetto delle garanzie procedimentali, in primis del contraddittorio, e del canone di proporzionalità - Necessità (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto la disposizione che, pur avendo ridotto le ipotesi di tutela reintegratoria, consente al giudice di ordinare la reintegra ove l'addebito si fondi su un fatto materiale insussistente, mentre l'addebito provato in giudizio, anche dinanzi a una risposta datoriale sproporzionata, restringe il rimedio alla tutela indennitaria, secondo un sistema adeguato, dissuasivo e allo stato costituzionalmente compatibile). (Classif. 138013).
La natura disciplinare del recesso datoriale implica, innanzi tutto, il rispetto delle regole formali e procedurali di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015, che richiama le garanzie previste dall’art. 7 stat. lavoratori: tra queste, la garanzia procedimentale più importante consiste nell’osservanza del contraddittorio tra datore e lavoratore, quale indefettibile regola di formazione delle misure disciplinari. (Precedente: S. 204/1982 - mass. 11572). Sul piano sostanziale, la natura disciplinare del recesso datoriale comporta l’applicabilità del canone generale della proporzionalità, secondo cui l’inadempimento del lavoratore deve essere caratterizzato da una gravità tale da compromettere definitivamente la fiducia necessaria ai fini della conservazione del rapporto. (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Catania in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 21, 24, 35, 36, 40, 41 e 76 Cost., dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, nella parte in cui non prevede – o non consente – la tutela reintegratoria, a fronte di un licenziamento disciplinare illegittimo, con applicazione della sola tutela indennitaria. Anche se a seguito del d.lgs. n. 23 del 2015 si è ridotta, per i lavoratori assunti a partire dal 7 marzo 2015, l’area della tutela reintegratoria rispetto alla disciplina posta dalla legge n. 92 del 2012 – e ancor più rispetto a quella precedente della generale tutela reintegratoria di cui all’art. 18 stat. lavoratori, nel testo vigente fino al 2012 –, rimane, nel complesso, un ancora sufficiente grado di adeguatezza e dissuasività del regime di tutela nei confronti del licenziamento illegittimo e non si è raggiunta la soglia oltre la quale una carente disciplina di contrasto del licenziamento illegittimo entrerebbe in frizione con la tutela costituzionale del lavoro. Il giudizio di adeguatezza del meccanismo risarcitorio forfetizzato utilizzato dal d.lgs. n. 23 del 2015, una volta superata la rigidità collegata all’anzianità ad opera della sentenza n. 194 del 2018, si fonda proprio sulla sua idoneità a realizzare un ragionevole contemperamento degli interessi in conflitto del lavoratore e dell’impresa; l’indennizzo previsto dal comma 1 della disposizione censurata costituisce un rimedio con adeguata efficacia deterrente, in cui alla funzione riparatoria si affianca quella dissuasiva e sanzionatoria. Quanto all’asserito eccesso di delega, risulta rispettato il solco dei principi e dei criteri direttivi fissati dal delegante e delle finalità che lo hanno ispirato, nonché il carattere di residualità che la legge delega ha inteso riconoscere alla tutela ripristinatoria. Né la scelta del delegato risulta contraddittoria rispetto alle “specifiche fattispecie” indicate, al plurale, dal delegante per definire le ipotesi di reintegrazione: per favorire l’occupazione dei “nuovi assunti”, che rientra tra gli scopi della legge delega, il legislatore delegato non aveva l’obbligo, ma solamente la facoltà, di prevedere una molteplicità di categorie di vizi di licenziamento disciplinare cui ricollegare la reintegrazione; se il criterio direttivo principale era quello di invertire l’ordine di grandezza dell’ambito applicativo, rendendo recessiva la tutela ripristinatoria rispetto a quella indennitaria, la limitazione ad un’unica fattispecie non solo non eccede la delega quanto alla “lettera” del dato normativo, ma opera all’interno di essa in coerenza con le finalità che la stessa perseguiva). (Precedenti: S. 44/2024 - mass. 46038; S. 7/2024; S. 194/2018).
Lavoro - Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) - Natura - Espressione dell'autonomia negoziale delle parti - Contenuto - Possibilità di definire la gravità delle inadempienze del lavoratore e le relative conseguenze, con misure conservative e conseguente limitazione del licenziamento - Non derogabilità da parte della legge, pena la compressione dell'autonomia collettiva (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, nella parte in cui non prevede la reintegrazione per un licenziamento disciplinare fondato su un fatto specifico colpito da sanzione meramente conservativa, a condizione che sia interpretata nel senso di consentire, in tali ipotesi, la tutela reintegratoria attenuata, alla stregua dei casi in cui l'addebito si basi su un fatto materiale insussistente). (Classif. 138003).
La contrattazione collettiva svolge un ruolo essenziale nella disciplina del rapporto di lavoro, privato e pubblico ed è espressione dell’autonomia negoziale di entrambe le parti, le quali possono prevedere che specifiche inadempienze del lavoratore siano qualificate, dalla contrattazione collettiva applicabile al rapporto, come meno gravi e, perciò, siano reprimibili con sanzioni solo conservative – e non già con il licenziamento, il quale, se intimato, risulterebbe convenzionalmente “sproporzionato”. Una disposizione di legge che si sovrapponesse alla valutazione circa tale sproporzione comprimerebbe ingiustificatamente l’autonomia collettiva. (Precedenti: S. 53/2023 - mass. 45391; S. 153/2021 - mass. 44108; S. 257/2016 - mass. 39218; S. 178/2015 - mass. 38540).(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Catania in riferimento all’art. 39 Cost., dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, nella parte in cui non consente al giudice di annullare un licenziamento fondato su un fatto per il quale la contrattazione collettiva prevede una sanzione solo conservativa. La disposizione censurata può – e deve – essere letta nel senso che il riferimento alla proporzionalità del licenziamento, il cui difetto è attratto all’ambito della tutela solo indennitaria del licenziamento illegittimo, ha sì una portata ampia, tale da comprendere anche le ipotesi in cui la contrattazione collettiva vi faccia riferimento, ma non concerne, però, anche le particolari ipotesi di regolamentazione pattizia alla stregua delle quali specifiche e nominate inadempienze del lavoratore sono passibili solo di sanzioni conservative. In tali ipotesi, il fatto contestato è in radice inidoneo, per espressa pattuizione, a giustificare il licenziamento che, se intimato, risulta essere in violazione della prescrizione della contrattazione collettiva, sì che la fattispecie va equiparata a quella, prevista dalla disposizione censurata, dell’“insussistenza del fatto materiale”, con conseguente applicabilità della tutela reintegratoria attenuata. La mancata previsione della reintegra nelle ipotesi in cui il fatto contestato sia punito con una sanzione conservativa dalle previsioni della contrattazione collettiva andrebbe a incrinare il tradizionale ruolo delle parti sociali nella disciplina del rapporto e segnatamente nella predeterminazione dei canoni di gravità di specifiche condotte disciplinarmente rilevanti. La predeterminazione della sanzione conservativa consente al datore di lavoro di conoscere in anticipo la gravità di specifiche inadempienze del lavoratore e quindi di adeguare ex ante il provvedimento disciplinare senza correre il rischio di dover subire l’alea di un successivo giudizio di proporzionalità; se la ratio del ridimensionamento della rilevanza del sindacato di proporzionalità, recato dal d.lgs. n. 23 del 2015, è anche quella di garantire maggiore certezza, tale finalità risulta ampiamente soddisfatta dalla puntuale tipizzazione operata della contrattazione collettiva. Non è quindi contraddetto il ridimensionamento della tutela reintegratoria in caso di licenziamento disciplinare, che rimane pur lasciando fuori dall’esclusione della valutazione di proporzionalità l’ipotesi dello specifico fatto, disciplinarmente rilevante, che la contrattazione collettiva preveda come suscettibile di una sanzione solo conservativa. Rimane altresì la simmetria tra licenziamento disciplinare e licenziamento per ragione di impresa, sulla linea del “fatto materiale insussistente”, lungo la quale c’è il riallineamento delle due fattispecie di licenziamento, anche se il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo per un fatto assai lieve, tipizzato dalla contrattazione collettiva con previsione specifica, si collochi al di qua di quella linea e ricada anch’esso nella tutela reintegratoria attenuata. E tale interpretazione si impone ai fini dell’adeguamento al parametro costituzionale evocato dal rimettente). (Precedenti: S. 128/2024 - mass. 46326; S. 194/2018 - mass. 40524).
Lavoro e occupazione - Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti - Licenziamenti collettivi in violazione delle procedure o dei criteri di scelta - Tutela esclusivamente monetaria - Individuazione, nella data di assunzione, del discrimine temporale tra vecchia e nuova disciplina - Denunciata disparità di trattamento, violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, dei valori della dignità umana e dell'utilità sociale, nonché della legge delega, anche in relazione agli obblighi europei e sovranazionali - Insufficiente motivazione sulla rilevanza e ambiguità del petitum - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione sulla rilevanza e ambiguità del petitum , le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Napoli in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35, 38, 41, 76, 111, 10 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi due in relazione agli artt. 20, 21, 30 e 47 CDFUE e all'art. 24 della Carta sociale europea - dell'art. 1, comma 7, della legge n. 183 del 2014 e degli artt. 1, 3 e 10 del d.lgs. n. 23 del 2015, nella versione antecedente alle modifiche dettate dall'art. 3, comma 1, del d.l. n. 87 del 2018, conv. con modif. nella legge n. 96 del 2018 che, con riguardo al contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, prevedono, per le ipotesi di licenziamenti collettivi intimati in violazione delle procedure o dei criteri di scelta, il diritto ad una tutela esclusivamente monetaria. In ordine alla rilevanza, il giudice d'appello trascura di descrivere la fattispecie concreta e di allegare, anche solo con un'argomentazione non implausibile, elementi idonei a corroborare l'accoglimento dell'impugnazione in virtù di una violazione dei criteri di scelta, che era già stata esclusa dal giudice di prime cure. È inoltre incerto l'intervento richiesto poiché, dalla formulazione delle censure, non è dato comprendere se il rimettente prefiguri una pronuncia ablativa o manipolativa ed inoltre permane l'alternativa - che comunque investe le scelte eminentemente discrezionali del legislatore - tra il ripristino puro e semplice della tutela reintegratoria o la rimodulazione della tutela indennitaria, in una più accentuata chiave deterrente. ( Precedenti citati: sentenze n. 150 del 2020, n. 194 del 2018 e n. 46 del 2000 ). La rilevanza del dubbio di costituzionalità non si identifica nell'utilità concreta di cui le parti in causa potrebbero beneficiare, presupponendo la necessità di applicare la disposizione censurata nel percorso argomentativo che conduce alla decisione e riconnettendosi all'incidenza della pronuncia costituzionale su qualsiasi tappa di tale percorso. ( Precedente citato: sentenza n. 174 del 2019 ). L'attuazione di un sistema integrato di garanzie ha il suo caposaldo nella leale e costruttiva collaborazione tra le diverse giurisdizioni, chiamate - ciascuna per la propria parte - a salvaguardare i diritti fondamentali nella prospettiva di una tutela sistemica e non frazionata. Ai sensi dell'art. 19 TUE, vi è un legame inscindibile tra il ruolo della CGUE, chiamata a salvaguardare "il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati" e il ruolo di tutte le giurisdizioni nazionali, depositarie del compito di garantire "una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione". ( Precedenti citati: sentenze n. 63 del 2019, n. 20 del 2019; ordinanze n. 182 del 2020 e n. 117 del 2019 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, la CDFUE può essere invocata, quale parametro interposto, in un giudizio di legittimità costituzionale soltanto quando la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata dal diritto europeo. ( Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2018 e n. 80 del 2011 ).
Riguarda ancheart. 1 legge 183/2014art. 1 Contratto a tutele crescentiart. 10 Contratto a tutele crescentiart. 3 d.l. 87/2018
Thema decidendum - Affermata inammissibilità, per insufficiente motivazione sulla rilevanza e ambiguità del petitum, della questione sollevata in via incidentale - Assorbimento di ulteriori eccezioni.
Dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione sulla rilevanza e ambiguità del petitum, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, della legge n. 183 del 2014 e degli artt. 1, 3 e 10 del d.lgs. n. 23 del 2015, resta assorbita ogni ulteriore ragione di inammissibilità.
Riguarda ancheart. 1 legge 183/2014art. 1 Contratto a tutele crescentiart. 10 Contratto a tutele crescentiart. 3 d.l. 87/2018
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Soggetto non titolare di un interesse qualificato, direttamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell'intervento.
È dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, l'intervento della CGIL nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, lett. c), della legge n. 183 del 2014 e degli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 23 del 2015. Oltre a non essere parte del giudizio principale, l'interveniente non è titolare di un interesse qualificato immediatamente inerente al rapporto sostanziale in esso dedotto, in quanto non vanta una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale, bensì un mero indiretto, e più generale, interesse connesso agli scopi statutari di tutela degli interessi economici e professionali dei propri iscritti. Per costante giurisprudenza, nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale, l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile, ai sensi dell'art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. Ciò vale anche con riguardo alla richiesta di intervento da parte di soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria. ( Precedenti citati: sentenze n. 120 del 2018, con relativa ordinanza dibattimentale, n. 77 del 2018 e n. 275 del 2017 ).
Riguarda ancheart. 1 legge 183/2014art. 2 Contratto a tutele crescentiart. 4 Contratto a tutele crescenti
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens non modificativo dei termini essenziali della questione posta dal rimettente - Esclusione della necessità di restituzione degli atti.
Qualora lo ius superveniens modifichi la disposizione censurata senza che mutino i termini essenziali della sollevata questione di legittimità costituzionale, non occorre restituire gli atti al rimettente perché valuti la permanenza o meno dei dubbi di incostituzionalità espressi nell'ordinanza di rimessione. (Nella specie, la modifica recata dal sopravvenuto art. 3, comma 1, del d.l. n. 87 del 2018, riguardando esclusivamente i limiti minimo e massimo - rispettivamente innalzati da quattro a sei mensilità e da ventiquattro a trentasei mensilità - entro i quali è possibile determinare l'indennità da corrispondere al lavoratore ingiustamente licenziato, non incide sul contestato meccanismo di computo dell'indennità configurato dal censurato art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015). ( Precedenti citati: sentenza n. 125 del 2018, sulla possibilità per la Corte costituzionale di valutare in che misura lo ius superveniens incida sul giudizio incidentale e se si spinga fino a modificare "la norma censurata quanto alla parte oggetto delle censure di legittimità costituzionale" ).
Thema decidendum - Ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti costituite nel giudizio incidentale - Esorbitanza dal contenuto dell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.
È inammissibile - in quanto si traduce in una questione non sollevata dal giudice rimettente - la censura di irragionevolezza dell'art. 1, comma 7, lett. c), della legge n. 183 del 2014 e degli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 23 del 2015, formulata dalla parte costituita nel giudizio incidentale, sotto il profilo dell'asserita inidoneità delle disposizioni censurate a conseguire il dichiarato scopo di "rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione". Per costante giurisprudenza, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione; pertanto, non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. ( Precedenti citati: sentenza n. 4 del 2018, n. 251 del 2017, n. 29 del 2017, n. 214 del 2016, n. 231 del 2015 e n. 83 del 2015 ).
Riguarda ancheart. 1 legge 183/2014art. 2 Contratto a tutele crescentiart. 4 Contratto a tutele crescenti
Lavoro e occupazione - Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti - Tutele del lavoratore nei casi di illegittimo licenziamento - Denunciato contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza, con il diritto al lavoro, con la tutela del lavoro e con le garanzie sovranazionali in tema di licenziamenti non giustificati - Insussistenza della rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili - per difetto di rilevanza - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 2, e 4 del d.lgs. n. 23 del 2015, sollevate dal Tribunale di Roma, terza sez. lavoro, in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, 35, primo comma, 76 e 117, primo comma, Cost., gli ultimi due in relazione all'art. 30 CDFUE, alla Convenzione OIL sul licenziamento n. 158 del 1982 e all'art. 24 della Carta sociale europea. Le disposizioni censurate stabiliscono tutele per fattispecie (casi di licenziamento discriminatorio, nullo o intimato in forma orale; casi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore; ipotesi di vizi formali e procedurali del recesso datoriale) diverse da quella della "non ricorrenza degli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo", identificata dal rimettente come oggetto del giudizio a quo, e dunque sono in esso inapplicabili. Inoltre, la tutela prevista dall'art. 3, comma 2, è completamente diversa da quella - esclusivamente monetaria - applicabile, ai sensi del precedente comma 1, nella fattispecie ravvisata dal rimettente.
Riguarda ancheart. 2 Contratto a tutele crescentiart. 4 Contratto a tutele crescenti
Lavoro e occupazione - Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti - Tutele del lavoratore nei casi di illegittimo licenziamento - Inapplicabilità della procedura preventiva di conciliazione obbligatoria ex art. 7 della legge n. 604 del 1966 - Denunciato contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza, con il diritto al lavoro, con la tutela del lavoro e con le garanzie sovranazionali dei lavoratori in tema di licenziamenti non giustificati - Difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili - per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 23 del 2015, sollevate dal Tribunale di Roma, terza sez. lavoro, in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, 35, primo comma, 76 e 117, primo comma, Cost., gli ultimi due in relazione all'art. 30 CDFUE, alla Convenzione OIL sul licenziamento n. 158 del 1982 e all'art. 24 della Carta sociale europea. Il rimettente non spiega perché debba fare applicazione della norma censurata né perché ritiene contrastante con i parametri evocati la previsione dell'inapplicabilità della procedura preventiva di conciliazione obbligatoria ex art. 7 della legge n. 604 del 1966 ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo che rientrano nel campo di applicazione del d.lgs. n. 23 del 2015.
Lavoro e occupazione - Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti - Licenziamento per giustificato motivo oggettivo senza che ne ricorrano gli estremi - Diritto del lavoratore a un'indennità ragguagliata esclusivamente all'anzianità di servizio - Denunciato contrasto con la Convenzione OIL n. 158 del 1982 sul licenziamento - Inidoneità di quest'ultima a fungere da parametro interposto in quanto non ratificata dall'Italia - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile - per inidoneità dell'evocato parametro interposto - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, sollevata dal Tribunale di Roma, terza sez. lavoro, in riferimento agli artt. 76 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 10 della Convenzione OIL n. 158 del 1982 sul licenziamento. Tale Convenzione, in quanto non ratificata dall'Italia, non può ritenersi vincolante né può integrare l'art. 117, primo comma, Cost., che fa riferimento al rispetto dei "vincoli" derivanti dagli "obblighi internazionali", e neppure è idonea a integrare il parametro dell'art. 76 Cost., poiché dalla generica dicitura "convenzioni internazionali", utilizzata dall'alinea dell'art. 1, comma 7, della legge di delegazione n. 183 del 2014, non può farsi discendere l'obbligo per il legislatore delegato di rispettare convenzioni cui l'Italia, non avendo inteso ratificarle, non è vincolata.
Lavoro e occupazione - Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti - Tutela solo risarcitoria in caso di licenziamento illegittimo - Previsione per i lavoratori a tempo indeterminato assunti dal 7 marzo 2015 - Denunciato deteriore trattamento rispetto ai lavoratori assunti prima di tale data - Asserita violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, censurato dal Tribunale di Roma, terza sez. lavoro, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'ingiustificata disparità di trattamento dei lavoratori assunti dal 7 marzo 2015, cui si applica, in caso di licenziamento illegittimo, la tutela solo economica prevista dal d.lgs. n. 23 del 2015, rispetto a quelli assunti anteriormente, cui si applica la più favorevole tutela - specifica (reintegrazione nel posto di lavoro) e per equivalente (risarcimento del danno) - prevista dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970. Premesso che, denunciando la disparità di trattamento tra nuovi assunti e vecchi assunti, il rimettente non censura la disciplina sostanziale del primo di tali regimi, ma il criterio di applicazione temporale della stessa, costituito dalla data di assunzione del lavoratore a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, il regime temporale di applicazione del d.lgs. n. 23 del 2015 non risulta irragionevole né, di conseguenza, lede il principio di uguaglianza. Esso trova giustificazione nel dichiarato scopo del legislatore di "rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione" (alinea dell'art. 1, comma 7, della legge n. 183 del 2014). In tema di delimitazione della sfera di applicazione ratione temporis di normative che si succedono nel tempo, non contrasta, di per sé, con il principio di eguaglianza un trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie, ma in momenti diversi, poiché il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche. Spetta infatti alla discrezionalità del legislatore, nel rispetto del canone di ragionevolezza, delimitare la sfera temporale di applicazione delle norme. ( Precedenti citati: sentenza n. 254 del 2014, ordinanze n. 25 del 2012, n. 224 del 2011, n. 61 del 2010, n. 170 del 2009, n. 212 del 2008 e n. 77 del 2008; sentenze n. 104 del 2018, n. 273 del 2011 e n. 94 del 2009 ).
Lavoro e occupazione - Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti - Tutela solo risarcitoria in caso di licenziamento illegittimo - Applicabilità ai lavoratori privi di qualifica dirigenziale assunti dal 7 marzo 2015 - Denunciato deteriore trattamento rispetto ai dirigenti assunti dalla medesima data - Asserita violazione del principio di eguaglianza - Non comparabilità delle categorie di lavoratori poste a raffronto - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, censurato dal Tribunale di Roma, terza sez. lavoro, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'ingiustificata deteriore tutela, in caso di illegittimo licenziamento, dei lavoratori privi di qualifica dirigenziale assunti dal 7 marzo 2015 rispetto ai dirigenti assunti dalla medesima data, ai quali ultimi la norma censurata non si applica. La considerazione della diversità del lavoro dei dirigenti ha indotto la Corte costituzionale a più riprese a ribadire che non contrasta con l'art. 3 Cost. l'esclusione degli stessi dall'applicazione della generale disciplina legislativa sui licenziamenti individuali, compresa la regola della necessaria giustificazione del licenziamento. Pertanto, la perdurante esclusione dei dirigenti dall'applicazione della citata disciplina conferma che, anche nel sistema vigente, i dirigenti non sono comparabili alle altre categorie dei prestatori di lavoro di cui all'art. 2095, primo comma, cod. civ. ( Precedenti citati: sentenze n. 228 del 2001, ivi richiamo alle "significative diversità dei dirigenti rispetto alle altre figure dei quadri, impiegati ed operai"; sentenza n. 309 del 1992, secondo cui le categorie dei lavoratori subordinati e dei dirigenti "non sono affatto omogenee ed i due rapporti di lavoro sono nettamente differenziati"; sentenza n. 121 del 1972 e ordinanza n. 404 del 1992, sull'inapplicabilità ai dirigenti dell'art. 1 della legge n. 604 del 1966, che richiede l'esistenza di una "giusta causa" o di un "giustificato motivo" di licenziamento ).
Lavoro e occupazione - Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti - Indennità dovuta al lavoratore illegittimamente licenziato senza che ricorrano gli estremi del giustificato motivo o della giusta causa - Determinazione automatica in base alla sola anzianità di servizio con esclusione di qualsiasi discrezionalità valutativa del giudice - Denunciata violazione della garanzia contro i licenziamenti ingiustificati sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea - Non evocabilità di tale garanzia quale parametro interposto - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, censurato dal Tribunale di Roma, terza sez. lavoro, in riferimento agli artt. 76 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 30 CDFUE. Deve escludersi che la CDFUE sia applicabile alla fattispecie e che l'art. 30 di essa possa essere invocato, quale parametro interposto, nella sollevata questione di legittimità costituzionale, poiché nella materia dei licenziamenti individuali, disciplinata dalla norma censurata, non vi sono disposizioni del diritto dell'Unione che impongano specifici obblighi agli Stati membri, né in particolare all'Italia, tenuto conto che, riguardo alla disciplina dei licenziamenti individuali (e alla situazione specificamente regolata dal denunciato art. 3, comma 1), l'UE non ha in concreto esercitato la competenza nel settore della protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro, prevista dall'art. 153, par. 2, lett. d), TFUE; che la direttiva 98/59/CE riguarda i licenziamenti collettivi; e che le raccomandazioni previste dall'art. 144, par. 4, del TFUE rientrano nella discrezionalità del Consiglio e sono prive di forza vincolante. Secondo la giurisprudenza costituzionale, perché la Carta dei diritti fondamentali dell'UE sia invocabile in un giudizio di legittimità costituzionale, occorre che la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata dal diritto europeo - in quanto inerente ad atti dell'Unione, ad atti e comportamenti nazionali che danno attuazione al diritto dell'Unione, ovvero alle giustificazioni addotte da uno Stato membro per una misura nazionale altrimenti incompatibile con il diritto dell'Unione - e non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto. ( Precedenti citati: sentenze n. 111 del 2017, n. 63 del 2016 e n. 80 del 2011; ordinanza n. 138 del 2011 ).
Lavoro e occupazione - Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti - Indennità dovuta al lavoratore illegittimamente licenziato senza che ricorrano gli estremi del giustificato motivo o della giusta causa - Determinazione automatica in base alla sola anzianità di servizio con esclusione di qualsiasi discrezionalità valutativa del giudice - Violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, del diritto del lavoratore licenziato senza valido motivo ad un adeguato ristoro e della garanzia dell'esercizio di altri diritti fondamentali nei luoghi di lavoro - Illegittimità costituzionale parziale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 4, primo comma, 35, primo comma, 76 e 117, primo comma, Cost. (gli ultimi due in relazione all'art. 24 della Carta sociale europea), l'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 - sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, del d.l. n. 87 del 2018 (conv., con modif., nella legge n. 96 del 2018) - limitatamente alle parole "di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio,". La disposizione censurata dal Tribunale di Roma, terza sez. lavoro, nell'accordare una tutela esclusivamente risarcitoria al lavoratore illegittimamente licenziato per giustificato motivo (oggettivo o soggettivo) o per giusta causa senza che ne ricorrano gli estremi, pone a carico del datore di lavoro - entro limiti minimo e massimo di ammontare (rispettivamente ora innalzati da quattro a sei e da ventiquattro a trentasei mensilità) - un'indennità commisurata unicamente all'anzianità di servizio, non graduabile in relazione ad altri parametri e non incrementabile dal giudice in ragione dell'entità del concreto pregiudizio sofferto dal lavoratore licenziato. Tale meccanismo di quantificazione - che rende l'indennità rigida e uniforme per tutti i lavoratori con la stessa anzianità e la connota come una liquidazione legale standardizzata - contrasta non solo con il principio di eguaglianza, poiché comporta una ingiustificata omologazione di situazioni che possono essere e sono, nell'esperienza concreta, diverse; ma anche con il principio di ragionevolezza, in quanto l'indennità forfettizzata, tradendo la finalità primaria della tutela risarcitoria, può non costituire un adeguato ristoro del danno prodotto, nei vari casi, dal licenziamento illegittimo, né un'adeguata dissuasione del datore di lavoro dal licenziare ingiustamente. La misura risarcitoria uniforme non realizza dunque un adeguato componimento degli interessi in gioco (libertà di organizzazione dell'impresa e tutela del lavoratore ingiustamente licenziato), bensì comprime in misura eccessiva l'interesse del lavoratore alla stabilità dell'occupazione; di conseguenza, essa viola anche la garanzia (ex artt. 4, primo comma, e 35, primo comma, Cost.) dell'esercizio nei luoghi di lavoro di altri diritti fondamentali, nonché il diritto del lavoratore licenziato senza un valido motivo ad un adeguato ristoro del danno, sancito a livello sovranazionale dalla Carta sociale europea (cui fa riferimento, quale convenzione internazionale, anche l'art. 1, comma 7, della legge delega n. 183 del 2014). ( Precedenti citati: sentenza n. 163 del 1983, sul particolare valore che gli artt. 1, primo comma, 4 e 35 Cost. attribuiscono al lavoro per realizzare un pieno sviluppo della persona umana; sentenze n. 63 del 1966 e n. 45 del 1965, sul nesso che lega i diritti della persona al timore del licenziamento; sentenza n. 317 del 2009, sulla necessità che il risultato complessivo dell'integrazione delle garanzie dell'ordinamento di derivazione sovranazionale sia di segno positivo ). La regola generale di integralità della riparazione e di equivalenza di essa al pregiudizio cagionato al danneggiato non ha copertura costituzionale, purché sia garantita l'adeguatezza del risarcimento. Ancorché non necessariamente riparatorio dell'intero pregiudizio subito dal danneggiato, il risarcimento deve essere necessariamente equilibrato. L'adeguatezza del risarcimento forfetizzato richiede che esso sia tale da realizzare un adeguato contemperamento degli interessi in conflitto. ( Precedenti citati: sentenze n. 235 del 2014, n. 303 del 2011, n. 199 del 2005, n. 482 del 2000, n. 148 del 1999, n. 420 del 1991 e n. 132 del 1985 ). La Carta sociale europea è idonea a integrare il parametro dell'art. 117, primo comma, Cost., e va riconosciuta l'autorevolezza delle decisioni del Comitato europeo dei diritti sociali, ancorché non vincolanti per i giudici nazionali. ( Precedente citato: sentenza n. 120 del 2018 ).
Riguarda ancheart. 3 d.l. 87/2018