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Le Commissioni arbitrali previste dall'art. 9 del decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 277, e successive modificazioni e integrazioni, continueranno a conoscere le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Le stesse controversie proseguono davanti le Sezioni specializzate, se intervenga sentenza di rinvio a seguito del giudizio della Suprema Corte di cassazione.
Testo in vigore dal 8 settembre 1948 al 22 dicembre 2008
