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Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 277, e nelle successive modifiche ed integrazioni, nonche' quelle della presente legge si applicano, per l'annata agraria 1947-48, anche ai contratti di affitto dei terreni pascolativi di durata inferiore ad un anno agrario, a quelli di margheria per l'alpeggio e per lo sverno del bestiame ed a quelli di vendita delle erbe per il pascolo.
Testo in vigore dal 8 settembre 1948 al 22 dicembre 2008
