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[1]In considerazione delle loro finalita' istituzionali, particolarmente meritevoli di tutela ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, modificato dall'articolo 1-undecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, sono concessi per ciascuno degli anni 1980 e 1981 in favore delle sottoelencate associazioni, privatizzate a seguito della procedura prevista dagli articoli 113 e 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i contributi dell'importo rispettivamente indicato:

[2]................................ Lire Associazione nazione mutilati ed invalidi civili..... 350.000.000 Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra......................... 1.100.000.000 Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra......................... 1.200.000.000 Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi del lavoro.......................... 300.000.000 Associazione nazionale vittime civili di guerra..... 700.000.000 Unione italiana ciechi.................. 800.000.000 Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti.... 900.000.000 Unione nazionale mutilati per servizio.......... 400.000.000 E' altresi' assegnato, ai sensi delle disposizioni sopra citate, per ciascuno degli anni 1980 e 1981, all'Ente nazionale protezione animali un contributo di lire 120 milioni.

Testo in vigore dal 12 maggio 1981 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-04-27;190~art1 · fonte su Normattiva