Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1971 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

I contributi di cui al precedente articolo saranno erogati dal Ministero della marina mercantile sulla base degli atti di acquisto dei beni strumentali e degli stati di avanzamento dei lavori, debitamente documentati, in misura non superiore: al 90 per cento dell'importo complessivo, ovvero sulla base di periodici preventivi di spesa per quanto concerne le spese di progettazione, direzione, assistenza e vigilanza dei lavori. Le liquidazioni finali saranno effettuate sulla base dei certificati di collaudo o dei certificati di esecuzione a regola d'arte, redatti secondo le norme in vigore per l'Amministrazione della difesa, relativi alle opere, agli impianti ed ai beni strumentali, o sulla base di rendiconti di spesa per quanto riguarda le spese generali di cui al primo comma. Il certificato di collaudo dovra' essere rilasciato da una commissione nominata dal Ministero della difesa, d'intesa con il Ministero della marina mercantile, oppure da un singolo collaudatore, nominato di concerto tra le suddette Amministrazioni, quando si tratti di lavori o forniture non eccedenti l'importo di lire 4.500.000. La direzione dei lavori sara' affidata a funzionari scelti tra il personale tecnico dei Ministeri della marina mercantile e della difesa. Per le spese di progettazione, assistenza e vigilanza dei lavori sara' riconosciuta all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, a carico dei contributi previsti dall'articolo 1, una quota non eccedente il 6,50 per cento del costo complessivo delle opere, impianti e beni strumentali.

Testo in vigore dal 10 agosto 1971 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-07-22;567~art2 · fonte del testo