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All'onere di lire 10 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1979 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando limitatamente a lire 5.950 milioni i fondi afferenti alla voce "Istituzione di nuove Universita' statali" e limitatamente a lire 4.050 milioni quelli afferenti alla voce "Censimenti ISTAT generali", di cui all'elenco n. 6. All'onere di lire 45 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, utilizzando quanto a lire 35 miliardi fondi relativi alla voce "Contributo all'Istituto di fisica nucleare (INFN)", e limitatamente a lire 10 miliardi quelli afferenti alla voce "Difesa del suolo", di cui all'elenco n. 7. Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 21 marzo 1980 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1980-03-13;72~art2 · fonte del testo