Al fine di incoraggiare e sostenere attivita' di ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonche' per la promozione sociale e per la tutela degli associati, lo Stato concede contributi:

  • a)alle persone giuridiche privatizzate ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come successivamente modificato, escluse quelle combattentistiche e patriottiche previste dal titolo II della presente legge;
  • b)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2018, N. 105)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2018, N. 105)). Gli enti e le associazioni italiane che usufruiscono dei contributi di cui al presente titolo sono tenuti ad utilizzarli per fini di promozione e di integrazione sociale, con esclusione quindi di qualsiasi altra prestazione di competenza delle regioni, dei comuni singoli o associati e del Servizio sanitario nazionale.

Testo vigente dal 11 settembre 2018

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urn:nir:stato:legge:1987-11-19;476~art1 · fonte su Normattiva