[1]In considerazione delle loro finalita' istituzionali, particolarmente meritevoli di tutela ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, modificato dall'articolo 1-undecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, sono concessi per ciascuno degli anni 1984 e 1985 in favore delle sottoelencate associazioni, privatizzate a seguito della procedura prevista dagli articoli 113 e 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i contributi dell'importo rispettivamente indicato:

[2]Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili...................... Lire 420.000.000 Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi del lavoro.................... Lire 420.000.000 Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti..................... Lire 760.000.000 Unione italiana ciechi.............. Lire 760.000.000 Unione nazionale mutilati per servizio...... Lire 400.000.000

Testo vigente dal 14 febbraio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-02-06;14~art2 · fonte su Normattiva