Art. 2 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145
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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 7 miliardi e 700 milioni per l'anno finanziario 1990, in lire 6 miliardi e 150 milioni per l'anno finanziario 1991, in lire 6 miliardi e 150 milioni per l'anno finanziario 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, a tal fine utilizzando quote parti dell'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 41 del 1986, articolo 11, comma 16, per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 11 agosto 1990 al 1 gennaio 2020
