Agli oneri di cui ai precedenti articoli si provvede, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico dello stanziamento del capitolo n. 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 20 maggio 1965
