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In aggiunta al contributo stabilito dall'articolo precedente, e' concessa, limitatamente agli anni finanziari 1971 e 1972 ed in ciascuno di essi, un'integrazione straordinaria di lire 55 milioni, da erogare al Centro di cui all'articolo stesso e per i fini ivi precisati.

Testo in vigore dal 17 agosto 1971 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1971-07-02;598~art2 · fonte del testo