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All'onere annuo di lire 50 milioni, relativo all'aumento del contributo ordinario al CIVIS, di cui al precedente articolo 1, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971. All'onere di lire 55 milioni relativo al contributo straordinario allo stesso CIVIS per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972, di cui al precedente articolo 2, si provvede per lire 25 milioni mediante riduzione del citato capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, e per lire 30 milioni mediante riduzione del capitolo n. 2411 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1971. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 17 agosto 1971 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1971-07-02;598~art3 · fonte del testo