In corrispondenza di ciascun versamento effettuato alla BIRS, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a rilasciare all'Ufficio italiano dei cambi ed alla Banca d'Italia speciali certificati di credito, fino alla concorrenza di L. 14.000.000.000. Detti certificati sono ammortizzabili in dieci anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della loro emissione, e fruttano l'interesse dell'1 per cento annuo, pagabile posticipatamente al 1 gennaio ed al 1 luglio di ogni anno. Tali certificati sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, dei privilegi e dei benefici ad essi concessi. Il Ministro per il tesoro determinera' con proprio decreto i tagli e le caratteristiche dei certificati ed il relativo piano di ammortamento. Il Ministro per il tesoro e' altresi' autorizzato a disporre, con separato decreto, la corresponsione, sulle somme versate dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia alla Banca internazionale, dell'interesse dell'1 per cento per il periodo compreso tra la data di ciascun versamento da parte degli istituti stessi e quella della emissione dei relativi certificati.

Testo vigente dal 22 maggio 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-04-26;180~art3 · fonte su Normattiva