Contributo al programma dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO)
Art. 1
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E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 187.500.000 (controvalore di dollari 300.000) per la partecipazione dell'Italia al programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO) a decorrere dall'anno 1969.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1970 al 22 dicembre 2008
