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All'onere di lire 1.000 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1972, si fara' fronte: per lire 500 milioni a carico, rispettivamente per lire 300 milioni e per lire 200 milioni, dei fondi iscritti ai capitoli numeri 3523 e 5381 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilita', indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; e per lire 500 milioni a carico, rispettivamente per lire 300 milioni e per lire 200 milioni, dei fondi iscritti ai capitoli numeri 3523 e 5381 del predetto stato di previsione per l'anno finanziario 1972, intendendosi all'uopo prorogato, ove occorra, il termine di utilizzo delle suddette disponibilita' indicato nella citata legge 27 febbraio 1955, n. 64. All'onere di lire 500 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974 si fara' fronte mediante riduzione di lire 300 milioni e di lire 200 milioni dei fondi iscritti ai capitoli 3523 e 5381 dello stesso stato di previsione della spesa per gli anni finanziari medesimi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 5 marzo 1974 al 22 dicembre 2008
