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E' attribuito all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari, un contributo di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, per la valorizzazione e l'utilizzazione delle risorse irrigue. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento previsto alla voce: "Contributo per la valorizzazione e la utilizzazione delle risorse irrigue ad opera dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1989 al 22 dicembre 2008
