L'assegno ordinario annuale di lire un milione per le spese di funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220, convertito nella legge 6 gennaio 1928, n. 1803, e' elevato a lire 60.000.000, per la durata di due anni, a decorrere dallo esercizio finanziario 1959-60.

Testo vigente dal 12 gennaio 1960

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1959-12-24;1152~art1 · fonte del testo