[1]Alla spesa prevista, per l'esercizio finanziario 1959-60, in lire 18.000.000, si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio concernente il fondo destinato a sopperire agli oneri di carattere ordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

[2]Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 24 luglio 1959

[4]GRONCHI

[5]SEGNI - PELLA - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Testo vigente dal 14 agosto 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-07-24;612~art2 · fonte del testo