All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire italiane 3.800.000 annue, ed a quello derivante dalla applicazione dell'articolo 2, valutato in lire italiane 29.500.000, si provvede, per l'anno finanziario 1970, a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Per l'anno finanziario 1971, relativamente all'onere di cui all'articolo I, si provvede mediante riduzione del citato capitolo numero 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle necessarie variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 23 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-08-14;845~art3 · fonte su Normattiva