All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 600 milioni per l'anno finanziario 1980, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Sgravi contributivi disposti per il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione". Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 7 giugno 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-05-23;211~art2 · fonte su Normattiva