All'onere di lire 25 miliardi, derivante per l'anno 1980 dalla applicazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritte al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Sgravi contributivi disposti per il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione". II Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Testo vigente dal 13 marzo 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-02-29;57~art4 · fonte su Normattiva