Alla spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 1 si fara' fronte, per l'anno finanziario 1968, con una riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo 2525 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio corrente ed il trasferimento della relativa somma al capitolo 2123 dello stesso stato di previsione, con la specifica menzione: "Contributo al Museo internazionale delle ceramiche di Faenza". Alla spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 2 si fara' fronte con i mezzi di cui all'articolo 4 della legge 31 ottobre 1966, n. 942. All'onere relativo agli esercizi finanziari successivi si fara' fronte mediante riduzione dei corrispondenti capitoli di bilancio. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 5 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-17;97~art3 · fonte su Normattiva