Art. 14 — Miglioramento delle produzioni pregiate
E' autorizzata la spesa di lire 14 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi e 800 milioni per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per l'attuazione di iniziative nonche' per la concessione, in favore di imprenditori agricoli, con preferenza ai coltivatori diretti singoli o associati, di sussidi nella misura di cui al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, per il miglioramento ed il potenziamento di produzioni pregiate, con particolare riguardo alla olivicoltura, agrumicoltura, frutticoltura e viticoltura nelle zone a vocazione viticola. I contributi saranno concessi di preferenza per il reinnesto con varieta' pregiate, per il diradamento delle piantagioni esistenti per l'acquisto e la messa a dimora di nuove piantine, per la trasformazione nelle zone collinari di colture promiscue o sparse in colture specializzate, per il riordino e il risanamento di oliveti deperiti e la trasformazione di olivastreti e olivastri sparsi, per potature straordinarie di miglioramento e per attrezzature di raccolta negli oliveti, nonche' per l'impianto di vivai da, parte di enti di colonizzazione, di agricoltori associati, di consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.
Testo vigente dal 10 giugno 1961
