Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, lo Stato concorre all'attuazione dell'ammasso del burro, conferito da produttori agricoli singoli o associati, nella misura massima di lire 5.000 per quintale e fino al limite complessivo di 100.000 quintali.

Testo vigente dal 30 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-28;832~art2 · fonte del testo