All'onere di cui al precedente articolo, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, si provvedera' a carico del capitolo n. 40 dello stesso stato di previsione per l'esercizio finanziario 1957-58. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 12 maggio 1958
