Art. 2
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 dicembre 1977 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1977, valutato in lire 7.500 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 9 dicembre 1977 al 22 dicembre 2008
