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All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 4 marzo 1992 al 22 dicembre 2008
