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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1977, si fara' fronte con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 31 agosto 1977 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;630~art3 · fonte del testo