Tutti gli atti e contratti stipulati dal Comitato nazionale per il raggiungimento dei suoi fini sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti e contratti dello Stato. Gli atti di trasferimento di cui all'art. 5, secondo comma, se effettuati a titolo gratuito, sono soggetti alle imposte ed alle tasse fisse minime di registro, ipotecarie e di voltura catastale.
Testo vigente dal 3 febbraio 1960
