Tutti gli atti e contratti stipulati dal Comitato nazionale per il raggiungimento dei suoi fini sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti e contratti dello Stato. Gli atti di trasferimento di cui all'art. 5, secondo comma, se effettuati a titolo gratuito, sono soggetti alle imposte ed alle tasse fisse minime di registro, ipotecarie e di voltura catastale.

Testo vigente dal 3 febbraio 1960

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urn:nir:stato:legge:1959-12-30;1235~art6 · fonte del testo