Gli atti ed i contratti relativi alle opere previste nella presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessioni governative, nonche' dei diritti catastali. Tali atti, se vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie. Per conseguire le suddette agevolazioni fiscali, occorre che ogni singolo atto o contratto contenga la contestuale dichiarazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici che esso e' stipulato ai fini della presente legge.

Testo vigente dal 29 marzo 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-03-10;101~art5 · fonte del testo